IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Tenuto conto delle molteplici problematiche e degli aspetti connessi alla pratica applicazione delle procedure amministrative e della normativa vigente, disciplinanti la destinazione e la gestione dei beni confiscati; Ritenuto necessario proporre modifiche ed integrazioni alle procedure amministrative e alla normativa vigente, disciplinanti la gestione e la destinazione dei beni confiscati, al fine di rendere piu' snella ed efficace l'azione amministrativa; Valutata la necessita' di assicurare il coordinamento operativo tra le amministrazioni interessate alla destinazione e alla gestione dei beni confiscati; Valutata altresi' la necessita' di assicurare il collegamento tra le amministrazioni interessate alla destinazione e alla gestione dei beni confiscati ed i soggetti di cui all'art. 2-duodecies, comma 2, lettera b), della legge 7 marzo 1996, n. 109, al fine di assicurare la effettivita' della destinazione sociale dei beni confiscati; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 aprile e del 16 luglio 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: Art. 1. 1. Il generale di brigata della Guardia di finanza Castore Palmerini e' nominato commissario straordinario del Governo, per la durata di un anno, al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) assicurare il coordinamento operativo tra le amministrazioni interessate alla destinazione e alla gestione dei beni confiscati; b) assicurare il necessario collegamento tra le amministrazioni interessate alla destinazione e alla gestione dei beni confiscati e i soggetti di cui all'art. 2-duodecies, comma 2, lettera b), della legge 7 marzo 1996, n. 109, anche per la prospettazione e soluzione di problematiche generali inerenti la destinazione medesima; c) segnalare la necessita' dell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la correttezza della gestione dei beni confiscati e l'effettivita' della destinazione sociale dei beni stessi, anche con diffida agli organi competenti; d) formulare proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti le modifiche e le integrazioni alle procedure amministrative e alla normativa vigente, disciplinanti la destinazione e la gestione dei beni confiscati, al fine di rendere piu' snella ed efficace l'azione amministrativa; e) procedere al monitoraggio, anche attraverso l'accesso alle basi di dati disponibili, dei beni confiscati avvalendosi dell'Osservatorio permanente sui beni confiscati, istituito dal Ministro delle finanze con decreto del 3 febbraio 1999. 2. Il commissario riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento delle iniziative, sui loro effetti e sugli aspetti che eventualmente ostacolino la loro proficua attuazione. Il Presidente del Consiglio ne da' tempestiva comunicazione ai Ministri interessati.