Art. 2.
  1. Il  commissario straordinario  si avvale, per  l'esercizio delle
sue funzioni,  dell'Osservatorio permanente  sui beni  confiscati, di
cui all'art. 1, comma 1, lettera e).
  2.  Il   commissario  straordinario  si  avvale   altresi'  di  una
struttura, che ha sede presso  il Ministero delle finanze, posta alle
sue   dirette   dipendenze,   composta   da   personale   tecnico   e
amministrativo appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche.
Tali  amministrazioni, su  richiesta  del commissario  straordinario,
adottano i  relativi provvedimenti  di comando previa  verifica della
disponibilita'  di organico  di cui  alla  tabella B  della legge  23
agosto 1988,  n. 400,  e successive  modificazioni, ovvero,  la' dove
compatibile con l'espletamento delle attivita' di servizio ordinarie,
di  utilizzazione  a  tempo  parziale. A  tale  personale  spetta  il
compenso per lavoro straordinario, fino ad un massimo di settanta ore
mensili individuali.  Al personale dirigenziale  compete l'indennita'
di  posizione  corrispondente  al  trattamento  massimo  (livello  A)
previsto  dal  vigente  contratto,   per  il  personale  dirigenziale
operante  presso  la  Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri.  Il
commissario  straordinario  puo'  avvalersi  anche  della  consulenza
tecnica di esperti, da nominare ai sensi degli articoli 29 e 31 della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. La  struttura di  cui al  comma 2  e' composta  da un  numero di
unita' non  superiore a trenta,  di cui almeno tre  appartenenti alla
carriera dirigenziale o ufficiali  superiori della Guardia di finanza
o dell'Arma  dei carabinieri e questori  della Polizia di Stato  e le
rimanenti  unita' appartenenti  alle qualifiche  nazionali inquadrate
dal C.C.N.L. vigente del comparto dei Ministeri nelle aree A, B e C o
ufficiali  inferiori   della  Guardia   di  finanza,   dell'Arma  dei
carabinieri  e  commissari  della  Polizia di  Stato  o  ispettori  o
sovrintendenti  o  agenti della  Guardia  di  finanza, dell'Arma  dei
carabinieri e della Polizia di Stato.
  4.  Con  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri,  di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica, e' determinato  il compenso del commissario
straordinario.
  5.  Gli  oneri  derivanti dall'applicazione  del  presente  decreto
gravano  sui  pertinenti  capitoli  dello  stato  diprevisione  della
Presidenza  del   Consiglio  dei  Ministri  relativi   al  centro  di
responsabilita' del segretariato generale - U.P.B. 2.1.1.1.
  Il  presente  decreto  sara'  sottoposto ai  competenti  organi  di
controllo  per la  registrazione  e sara'  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 28 luglio 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1999
  Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 304