Art. 2. 1. Il commissario straordinario si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, dell'Osservatorio permanente sui beni confiscati, di cui all'art. 1, comma 1, lettera e). 2. Il commissario straordinario si avvale altresi' di una struttura, che ha sede presso il Ministero delle finanze, posta alle sue dirette dipendenze, composta da personale tecnico e amministrativo appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche. Tali amministrazioni, su richiesta del commissario straordinario, adottano i relativi provvedimenti di comando previa verifica della disponibilita' di organico di cui alla tabella B della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ovvero, la' dove compatibile con l'espletamento delle attivita' di servizio ordinarie, di utilizzazione a tempo parziale. A tale personale spetta il compenso per lavoro straordinario, fino ad un massimo di settanta ore mensili individuali. Al personale dirigenziale compete l'indennita' di posizione corrispondente al trattamento massimo (livello A) previsto dal vigente contratto, per il personale dirigenziale operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il commissario straordinario puo' avvalersi anche della consulenza tecnica di esperti, da nominare ai sensi degli articoli 29 e 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. La struttura di cui al comma 2 e' composta da un numero di unita' non superiore a trenta, di cui almeno tre appartenenti alla carriera dirigenziale o ufficiali superiori della Guardia di finanza o dell'Arma dei carabinieri e questori della Polizia di Stato e le rimanenti unita' appartenenti alle qualifiche nazionali inquadrate dal C.C.N.L. vigente del comparto dei Ministeri nelle aree A, B e C o ufficiali inferiori della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e commissari della Polizia di Stato o ispettori o sovrintendenti o agenti della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato il compenso del commissario straordinario. 5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli dello stato diprevisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi al centro di responsabilita' del segretariato generale - U.P.B. 2.1.1.1. Il presente decreto sara' sottoposto ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 28 luglio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1999 Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 304