Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni di  assegnazione  di  cui  al
precedente  articolo avra'  inizio il  collocamento della  dodicesima
tranche dei  titoli stessi per  un importo  massimo del 10  per cento
dell'ammontare  nominale indicato  all'art. 1  del presente  decreto;
tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di
Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con
decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato
all'asta  della   undicesima  tranche.  Gli   "specialisti"  potranno
partecipare al  collocamento supplementare  inoltrando le  domande di
sottoscrizione fino  alle ore  17 del  giorno 30  agosto 1999  con le
modalita' indicate nell'art. 15 del citato decreto del 26 marzo 1999.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra'  luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima franche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale del
26 marzo 1999.  La richiesta di ciascuno  "specialista" dovra' essere
presentata  con  le   modalita'  di  cui  all'art.   10  del  decreto
ministeriale  del  26 marzo  1999  e  dovra' contenere  l'indicazione
dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta non  potra'  essere inferiore  a 500.000  euro;
eventuali  richieste  di  importo  inferiore non  verranno  prese  in
considerazione.
  Ciascuna richiesta  non dovra' essere superiore  all'intero importo
del  collocamento  supplementare;  eventuali richieste  di  ammontare
superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
  Eventuali  richieste di  importo non  multiplo dell'importo  minimo
sottoscrivibile del  prestito verranno  arrotondate per  difetto; per
eventuali  richieste  distribuite su  piu'  offerte  verra' presa  in
considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in
considerazione eventuali  prezzi diversi da quello  di aggiudicazione
d'asta.
  L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste  dei CCT settennali, ivi  compresa quella di cui  all'art. 1
del presente  decreto, ed il  totale assegnato, nelle  medesime aste,
agli  stessi   operatori  ammessi   a  partecipare   al  collocamento
supplementare.