IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                 PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista  la  legge  29  giugno  1939  n.  1497,  sulla protezione delle
bellezze naturali;
Visto  il  Regio  decreto  3  giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione
della legge predetta;
Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,  art.  82;  Vista  la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte
costituzionale   ha  riconosciuto  a  questo  Ministero  la  potesta'
concorrenziale  di  imporre  vincoli  secondo  la  procedura prevista
dall'art.  82  del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 616/1977;
Visto  il  decreto  legislativo  20  ottobre 1998, n. 368, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  250  del  26  ottobre  1998 e recante
"Istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali",
Ministero  al  quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al
Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto  il  decreto  ministeriale  10 novembre 1998, con il quale sono
state  delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea
le  funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939,
n. 1497;
Considerato   che   la   Soprintendenza   per   i   beni  ambientali,
architettonici,  artistici  e storici di Salerno e Avellino, con nota
n.  12781  del  6  maggio 1997, ha trasmesso tutti gli atti idonei ad
avviare la procedura di imposizione del vincolo ex legge n. 1497/1939
per  il  centro storico del comune di Buccino in provincia di Salerno
cosi'  delimitato:  partendo  da  via  Marconi,  altezza  Parco della
Rimembranza,  per  via  S.  Antonio,  via  Ferrovia,  Via  Porticella
"Localita'  Braita"  fino  ad incrociare la quota 550, si percorre un
tratto  della  curva  di  livello  a quota 550 fino ad incrociare via
Pistilli  arrivando a via S. Croce poi si prosegue per Corso Vittorio
Emanuele  e  la  via  provinciale  Buccino S. Gregorio Magno, fino ad
incrociare   la  via  sotto  gli  Orologi,  rilevando  come  esso  si
contraddistingua  quale  scenario  di  suggestiva bellezza panoramica
visibile  da  diversi  punti  di vista delle due valli dove corrono i
fiumi Tanagro e Platano;
Considerato  che  la  predetta  soprintendenza ha evidenziato come il
centro  storico  del comune di Buccino, situato sulla sommita' di una
collina   che   costituisce  una  delle  emergenze  geografiche  piu'
significative  della  valle  del Tanagro all'altezza della confluenza
con  il Platano, sorga sui resti dell'antica "Volcei" sviluppatasi in
eta'  arcaica  fino  all'epoca  imperiale romana e si configuri quale
agglomerato  urbano,  costituito  da  una corona di edifici, disposti
secondo  una  visione scenografica a terrazze che circondano la parte
piu'  alta  dello  stesso colle dove sono situati i resti dell'antico
Castello;
Considerato  che l'impianto del predetto centro storico differisce da
quelli tipici medievali presenti sulle alture della valle del Tanagro
per  la  presenza  romana che ha determinato l'attuale configurazione
delle  strade,  caratterizzata da una longitudinale, sulla cresta del
colle,  da  altre strade che la intersecano in maniera ortogonale sui
crinali  ed  ancora  da  altre  strade presenti intorno a questa area
centrale,  cosi'  da  definire  i  terrazzamenti  su  cui  sono stati
impostati gli altri edifici;
Considerato  che  lo stesso Ufficio periferico ha evidenziato come la
vegetazione    sottostante   all'antico   borgo   contribuisca   alla
definizione  di  un  quadro  panoramico  dove  per  secoli sono stati
salvaguardati  i  rapporti  tra  costruito e paesaggio agrario, cosi'
come  le  zone  a verde presenti intorno ai resti del castello che si
ergono sulla sommita' della collina caratterizzino paesaggisticamente
la visione complessiva;
Rilevato  che  nella  nota  sopracitata la Soprintendenza medesima ha
comunicato  come,  a  seguito  delle  leggi regionali numeri 54/1980,
65/1981  e 10/1982 di subdelega delle competenze in materia di tutela
ambientale  attribuite  alle Regioni dal disposto del citato articolo
82  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 616/1977, la
competenza  per  l'imposizione  dei vincoli ex legge n. 1497/1939 per
l'area  in  esame  sia  attribuita  alla  comunita' montana "Zona del
Tanagro" e come in tale comunita' non sia operante la Commissione per
la tutela delle bellezze naturali;
Rilevata  pertanto  la  conseguente  impossibilita'  da parte di tale
comunita'  di  adottare  un  provvedimento  di  tutela  per il centro
storico in questione;
Considerato  che da quanto sopra esposto appare invece indispensabile
sottoporre  a  vincolo ex legge n. 1497/1939 l'area sopradescritta al
fine  di  garantirne  la conservazione e di preservarla da interventi
edilizi  che  potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli
caratteristiche storiche, e paesaggistico-ambientali;
Rilevata  pertanto  la  necessita'  e  l'urgenza di sottoporre l'area
sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;
Considerato  che  il  Comitato  di  settore  per i beni ambientali ed
architettonici  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali  nella  seduta  del  21  ottobre  1997  ha espresso parere
favorevole   alla   proposta  di  vincolo  formulata  dalla  predetta
Soprintendenza;

                              Decreta:
Il  centro  storico  del  comune  di Buccino in provincia di Salerno,
cosi'  come  sopra  perimetrato,  e' dichiarato di notevole interesse
pubblico  ai  sensi  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, ed in
applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica
24  luglio  1977,  n.  616,  ed  e'  pertanto  soggetto  a  tutte  le
disposizioni  contenute  nella  legge stessa ed a quelle previste nel
citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per
i  beni  ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e
Avellino  provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente
il  presente  decreto  venga  affissa  ai  sensi  e  per  gli effetti
dell'art.  4  della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del
relativo  regolamento  d'esecuzione  3 giugno 1940, n. 1357, all'albo
del  comune  interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa,
con  relativa  planimetria  da  allegare,  venga  depositata presso i
competenti uffici del comune suddetto.
Avverso   il   presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   Tribunale   amministrativo  regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui  alla  legge  6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso
straordinario   al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente    della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni dalla data di
avvenuta notificazione del presente atto.

       Roma, 18 maggio 1999
                                Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999
Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 337