IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il Regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potesta' concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali", Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497; Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino, con nota n. 12781 del 6 maggio 1997, ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo ex legge n. 1497/1939 per il centro storico del comune di Buccino in provincia di Salerno cosi' delimitato: partendo da via Marconi, altezza Parco della Rimembranza, per via S. Antonio, via Ferrovia, Via Porticella "Localita' Braita" fino ad incrociare la quota 550, si percorre un tratto della curva di livello a quota 550 fino ad incrociare via Pistilli arrivando a via S. Croce poi si prosegue per Corso Vittorio Emanuele e la via provinciale Buccino S. Gregorio Magno, fino ad incrociare la via sotto gli Orologi, rilevando come esso si contraddistingua quale scenario di suggestiva bellezza panoramica visibile da diversi punti di vista delle due valli dove corrono i fiumi Tanagro e Platano; Considerato che la predetta soprintendenza ha evidenziato come il centro storico del comune di Buccino, situato sulla sommita' di una collina che costituisce una delle emergenze geografiche piu' significative della valle del Tanagro all'altezza della confluenza con il Platano, sorga sui resti dell'antica "Volcei" sviluppatasi in eta' arcaica fino all'epoca imperiale romana e si configuri quale agglomerato urbano, costituito da una corona di edifici, disposti secondo una visione scenografica a terrazze che circondano la parte piu' alta dello stesso colle dove sono situati i resti dell'antico Castello; Considerato che l'impianto del predetto centro storico differisce da quelli tipici medievali presenti sulle alture della valle del Tanagro per la presenza romana che ha determinato l'attuale configurazione delle strade, caratterizzata da una longitudinale, sulla cresta del colle, da altre strade che la intersecano in maniera ortogonale sui crinali ed ancora da altre strade presenti intorno a questa area centrale, cosi' da definire i terrazzamenti su cui sono stati impostati gli altri edifici; Considerato che lo stesso Ufficio periferico ha evidenziato come la vegetazione sottostante all'antico borgo contribuisca alla definizione di un quadro panoramico dove per secoli sono stati salvaguardati i rapporti tra costruito e paesaggio agrario, cosi' come le zone a verde presenti intorno ai resti del castello che si ergono sulla sommita' della collina caratterizzino paesaggisticamente la visione complessiva; Rilevato che nella nota sopracitata la Soprintendenza medesima ha comunicato come, a seguito delle leggi regionali numeri 54/1980, 65/1981 e 10/1982 di subdelega delle competenze in materia di tutela ambientale attribuite alle Regioni dal disposto del citato articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, la competenza per l'imposizione dei vincoli ex legge n. 1497/1939 per l'area in esame sia attribuita alla comunita' montana "Zona del Tanagro" e come in tale comunita' non sia operante la Commissione per la tutela delle bellezze naturali; Rilevata pertanto la conseguente impossibilita' da parte di tale comunita' di adottare un provvedimento di tutela per il centro storico in questione; Considerato che da quanto sopra esposto appare invece indispensabile sottoporre a vincolo ex legge n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche storiche, e paesaggistico-ambientali; Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela; Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 21 ottobre 1997 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza; Decreta: Il centro storico del comune di Buccino in provincia di Salerno, cosi' come sopra perimetrato, e' dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto soggetto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Salerno e Avellino provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 18 maggio 1999 Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1999 Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 337