(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                              PREMESSO
  Che  con  decreto del  direttore  generale  del Dipartimento  delle
entrate  del Ministero  delle finanze  di concerto  con il  direttore
generale dei  servizi generali e  del personale del Ministero  per le
politiche agricole in data 11 agosto  1999 e' stata assegnata, per un
periodo di  sei anni a decorrere  dal 1 gennaio 2000,  la concessione
dei servizi relativi  alla raccolta della scommessa Tris  e di quelle
alla  stessa assimilabili,  alla Sara  Bet  S.r.l., con  sede in  via
Divisione  Acqui,  6, San  Giorgio  di  Mantova -  frazione  Mottella
(Mantova);
  Che al fine di dare  esecuzione al suindicato decreto e' necessario
che il  Ministero delle finanze  e quello per le  politiche agricole,
rispettivamente rappresentati dal dirigente generale dott. Gianfranco
Ferranti e dal dirigente generale  dott.ssa Gabriella Delle Monache -
da una  parte - e la  Sara Bet S.r.l. in  persona dell'amministratore
unico dott. Francesco Lerro (d'ora in poi indicata come "il gestore")
- dall'altra - sottoscrivano l'atto di convenzione di cui allo schema
allegato al bando di gara  mediante pubblico incanto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - parte seconda - n. 124 del 29 maggio 1999;
  Che stante il minimo lasso di  tempo intercorrente tra le firme del
decreto  e quella  della convenzione  e la  concomitanza del  periodo
feriale, non e'  possibile per il gestore fornire la  garanzia di cui
al primo comma dell'art. 10  e che pertanto e' opportuno condizionare
l'efficacia della convenzione stessa - fermi restando tutti gli altri
obblighi  previsti  a  carico  del gestore  -  alla  fornitura  della
richiamata garanzia entro e non oltre il 30 settembre 1999;
  Tutto cio'  premesso le suindicate parti  sottoscrivono la seguente
convenzione;
                               Art. 1.
                             Il gestore
  1. Il gestore si  obbliga all'integrale rispetto delle disposizioni
convenzionali e regolamentari vigenti in materia.
  2. Le  disposizioni convenzionali riguardanti la  scommessa Tris si
applicano  anche alle  scommesse  alla stessa  assimilabili sotto  il
profilo delle  modalita' di  accettazione e totalizzazione,  ai sensi
dell'art.  4,  comma  5,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
  3. Il gestore si impegna  ad osservare le disposizioni che verranno
emanate dai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole anche
ai  sensi dell'art.  4, comma  5,  del decreto  del Presidente  della
Repubblica  8 aprile  1998, n.  169, per  il miglioramento  tecnico e
l'evoluzione della Tris al fine  di stimolare la propensione al gioco
e lo sviluppo della scommessa nell'interesse erariale.
                               Art. 2.
                    Organizzazione della gestione
  1.  Il gestore,  mette a  disposizione  per tutta  la durata  della
convenzione  stessa,  una rete  di  18.000  punti di  raccolta  della
scommessa muniti di licenza di P.S., secondo la distribuzione su base
regionale,  determinata come  da allegato  1, con  una tolleranza  di
scostamento non superiore al 5%.
  2. Sara' cura del gestore  indicare, almeno trenta giorni prima del
momento   stabilito  per   l'inizio   dell'attivita'  oggetto   della
concessione, il numero e l'ubicazione dei punti di raccolta.
  3. Qualunque variazione del numero  e della ubicazione dei punti di
vendita e della struttura organizzativa dei punti di supporto, se non
autorizzata dai Ministeri delle finanze  e per le politiche agricole,
costituira' violazione  degli obblighi contrattuali e  comportera' la
revoca  di  diritto  della  convenzione, ai  sensi  dell'art.  3  del
regolamento approvato  con decreto del Presidente  della Repubblica 8
aprile 1998, n. 169.
  4. L'inadempimento  dovra' peraltro essere contestato  e il gestore
potra' presentare le sue giustificazioni entro quindici giorni ovvero
rimuovere, entro lo stesso termine le cause della contestazione.
                               Art. 3.
                        Frequenza delle corse
  1.  Il gestore  si impegna  ad assolvere  i propri  compiti per  un
numero  annuale  di  corse  Tris  non  inferiore  a  260  nei  giorni
concordati  con  il  Ministero  delle  finanze  di  concerto  con  il
Ministero per le politiche agricole, garantendo un adeguato numero di
punti aperti la domenica.
                               Art. 4.
                    Informatizzazione del sistema
                 e segnalazione di scommesse anomale
  1.  Tutto il  sistema  di  acquisizione o  di  gestione del  gioco,
compresa la  custodia delle  matrici nonche' l'archiviazione  di ogni
atto  e documento  inerente al  gioco viene  improntato a  criteri di
informatizzazione.
  2.  La  partecipazione al  gioco  deve  essere organizzata  con  un
sistema telematico in tempo reale.
  3.  Le giocate  possono essere  effettuate, previa  autorizzazione,
anche  attraverso  l'utilizzo  di  sistemi  telefonici  e  telematici
collegati  a  un centro  di  servizi  attraverso la  rete  telefonica
generale.
  4. Il gestore ha l'obbligo  di segnalare al Ministero delle finanze
i casi di  scommesse anomale per entita' economica  e ripetizione del
medesimo pronostico.
                               Art. 5.
                         Spese pubblicitarie
  1. Il  gestore deve  svolgere azione propulsiva,  di sviluppo  e di
sostegno   della  scommessa   Tris  attraverso   un  adeguato   piano
pubblicitario, mettendo in  opera tutti i mezzi  ritenuti adatti allo
scopo.
  2. La  spesa da sostenere  in ciascun  anno per la  pubblicita' non
potra' essere inferiore all'1% del volume raccolto.
  3.  Entro  il  mese  di  aprile  di  ogni  anno  verra'  sottoposto
all'approvazione  dei  Ministeri delle  finanze  e  per le  politiche
agricole il piano  pubblicitario da valere per  l'anno successivo. Il
piano  pubblicitario   relativo  al  primo  anno   di  vigenza  della
convenzione sara' presentato entro due mesi dalla stipula.
  4.  A  richiesta  motivata dell'Amministrazione  finanziaria  e  di
quella  del  Ministero  per  le  politiche  agricole,  l'investimento
pubblicitario previsto  per un anno  potra' essere spostato  a quello
successivo,  fermo  restando  l'investimento di  competenza  di  tale
ultimo anno.
  5. Il  gestore avra'  la facolta'  di effettuare  anno per  anno, a
proprio carico,  ulteriori spese pubblicitarie, in  aggiunta a quelle
minime come sopra previste.
                               Art. 6.
                Bollettino ufficiale delle scommesse
  1. Il gestore cura a sue spese la pubblicazione, per ogni scommessa
Tris, di un bollettino ufficiale sul quale saranno riportati l'orario
di  svolgimento  della corsa  oggetto  della  scommessa, i  nomi  dei
cavalli partecipanti,  le guide o  monte, i numeri loro  assegnati in
sede  di  dichiarazione  dei  partenti,  gli  eventuali  rapporti  di
scuderia ed  ogni altra  indicazione richiesta dal  regolamento delle
scommesse;  nel  bollettino  saranno   indicate  l'ordine  di  arrivo
ufficiale   e   la   quota    definitiva   dell'ultima   corsa   Tris
precedentemente disputata.
  2. Il  bollettino sara'  diffuso 24 ore  dopo la  dichiarazione dei
partenti della  corsa oggetto della  scommessa e inviato ai  punti di
accettazione nell'arco massimo delle ventiquattro ore successive.
  3. Entro il giorno successivo  alla disputa di ciascuna corsa Tris,
il  gestore  conferma  all'ente   l'ammontare  delle  scommesse  Tris
accettate su tutto il territorio nazionale, il numero delle scommesse
vincenti e l'ammontare delle quote.
  4. Presso ogni ufficio del  gestore saranno disponibili gli elenchi
delle  bollette vincenti  dal  giorno  successivo alla  effettuazione
della corsa.
                               Art. 7.
                 Pagamento delle vincite e rimborsi
  1.  Il gestore  provvede alla  totalizzazione delle  scommesse Tris
effettuate  presso tutti  i punti  di accettazione  in attivita'  nel
territorio nazionale e, conosciuto  il risultato della corsa, procede
allo scrutinio  delle ricevute  vincenti e alla  determinazione delle
relative quote;  tali operazioni  verranno svolte sotto  il controllo
delle commissioni previste dal regolamento.
  2. Il  gestore cura il  tempestivo pagamento delle vincite  e degli
eventuali rimborsi  utilizzando le somme  a tal fine  prelevate dalle
disponibilita'  di  cassa  e   provvedendo,  qualora  necessario,  al
conguaglio delle  disponibilita' finanziarie  tra i singoli  punti di
accettazione.
  3. Il gestore, per il pagamento  delle vincite, si puo' avvalere di
uno o piu'  istituti bancari, che assicurino il servizio  su tutto il
territorio nazionale, o del servizio postale.
                               Art. 8.
                          Flussi finanziari
  1.  La  gestione finanziaria  e'  effettuata  utilizzando un  conto
corrente bancario acceso dal gestore presso una banca avente sede sul
territorio italiano in grado di  assicurare il servizio alle migliori
condizioni di mercato.
  2.  Al  conto  corrente  bancario  affluiscono  gli  importi  netti
risultanti   dagli   estratti   conto  settimanali   dei   versamenti
effettuati. Da detto conto il gestore preleva:
  a) l'importo delle vincite da pagare ed il compenso spettantegli;
     b) l'importo delle imposte da versare allo Stato.
  3. Gli interessi prodotti dal  conto corrente bancario sono versati
all'erario  il   giorno  successivo   alla  data   di  accreditamento
dell'importo netto sul conto corrente medesimo.
  4. Il gestore si atterra'  alle disposizioni che saranno emanate in
materia contabile  e amministrativa  dal Ministero delle  finanze per
assicurare  correttezza,  trasparenza  ed efficienza  al  sistema  di
tesoreria  e  di  cassa  prescelti in  relazione  anche  ai  rapporti
bancari, ai flussi finanziari e agli interessi, ivi comprese le norme
sulla rendicontazione.
                               Art. 9.
                          Compenso gestione
  1. A titolo  di compenso, al gestore verra'  corrisposto un importo
risultante  dalle seguenti  aliquote,  applicate  sugli scaglioni  di
incasso annuo lordo delle scommesse.
  1 scaglione di incasso (fino a 1.000 miliardi), aliquota 18,181%;
  2 scaglione di incasso (da  oltre 1.000 a 1.500 miliardi), aliquota
del 1 scaglione ridotta dello 0,10%;
  3 scaglione di incasso (da  oltre 1.500 a 2.000 miliardi), aliquota
del 2 scaglione ridotta dello 0,20%;
  4 scaglione di incasso (da  oltre 2.000 a 3.000 miliardi), aliquota
del 3 scaglione ridotta dello 0,30%.
  2. Per  gli scaglioni  successivi di  1.000 miliardi  ciascuno, una
riduzione costante dello 0,40% rispetto alla aliquota dello scaglione
precedente.
  3. Per gli  scaglioni di incasso annuo superiore  a 7.000 miliardi,
sara' operata una riduzione del compenso come di seguito indicata:
  a) da 7.000 a 8.000  miliardi, l'importo sara' calcolato applicando
la relativa aliquota sull'85% dello scaglione d'incasso;
  b)  da oltre  8.000  a 9.000  miliardi,  l'importo sara'  calcolato
applicando la relativa aliquota sul 78% dello scaglione di incasso;
  c)  da oltre  9.000 a  10.000 miliardi,  l'importo sara'  calcolato
applicando la relativa aliquota sul 68% dello scaglione di incasso;
  d) da  oltre 10.000  a 11.000  miliardi, l'importo  sara' calcolato
applicando la relativa aliquota sul 55% dello scaglione di incasso;
  e) da  oltre 11.000  a 12.000  miliardi, l'importo  sara' calcolato
applicando la relativa aliquota sul 40% dello scaglione di incasso;
  f) da  oltre 12.000  a 14.000  miliardi, l'importo  sara' calcolato
applicando la relativa aliquota sul 25% dello scaglione di incasso;
  g) oltre 14.000 miliardi annui l'importo sara' calcolato applicando
la relativa aliquota sul 20% dello scaglione di incasso.
  4.   Il  Ministero   delle   finanze   non  corrispondera'   alcuna
anticipazione sui compensi.
  5.   Eventuali  modificazioni   nelle   percentuali  di   riduzioni
dell'aggio   per  scaglioni   d'incasso,  sulla   base  di   motivate
determinazioni  dei  Ministeri  delle  finanze  e  per  le  politiche
agricole,  possono essere  concordate  con il  gestore tenendo  conto
delle  esigenze  di  equilibrio dellaremunerazione  e  dell'andamento
degli incassi delle scommesse, sempre nel rispetto dei criteri di cui
all'art. 2,  comma 1,  lettera d), del  decreto del  Presidente della
Repubblica 8  aprile 1998,  n. 169, salva  la possibilita'  di revoca
della concessione da parte del  Ministero delle finanze, d'intesa con
il Ministero per le politiche  agricole, in caso di impossibilita' di
accordo.
                              Art. 10.
                        Garanzie patrimoniali
  1. A  garanzia dell'adempimento di tutte  le obbligazioni derivanti
dalla convenzione,  il gestore rilascia, contestualmente,  alla firma
del presente  atto, per  il primo anno,  una fidejussione  bancaria o
assicurativa irrevocabile per l'importo di  lire 50 miliardi; per gli
anni  successivi  la fidejussione  viene  determinata  in misura  non
inferiore al  3% e  non superiore  al 10%  dell'ammontare complessivo
della raccolta di gioco dell'anno precedente.
  2. Nel caso  che il gestore dovesse essere posto  in liquidazione o
assoggettato ad  una trasformazione  societaria che ne  diminuisca la
garanzia   patrimoniale  viene   data  preventiva   comunicazione  al
Ministero  delle  finanze  che  potra',  per  giustificati  motivi  e
d'intesa con  il Ministero per  le politiche agricole, negare  il suo
gradimento.
  3. Qualora  il gestore  ponesse in essere  le modificazioni  di cui
sopra,  nonostante il  parere negativo  ricevuto, il  Ministero delle
finanze, d'intesa con il Ministero  per le politiche agricole, potra'
dichiarare con decreto la revoca  della concessione senza diritto per
il gestore ad indennizzi di sorta.
                              Art. 11.
                   Controlli, verifiche e collaudi
  1.  Il Ministero  delle finanze  e  il Ministero  per le  politiche
agricole  hanno   facolta'  di  procedere  anche   unilateralmente  a
controlli e  verifiche, in  generale, su  tutte le  attivita' oggetto
della concessione e, con  particolare riguardo, al regolare esercizio
della raccolta delle scommesse.
  2.  Il Ministero  delle finanze  oltre ad  effettuare il  controllo
dell'esatto adempimento  delle disposizioni fiscali  potra' altresi',
disporre collaudi  volti ad  accertare la rispondenza  dei programmi,
adottati dal gestore, alle specifiche tecniche e funzionali stabilite
con decreto ministeriale o con regolamento.
                              Art. 12.
                Decadenza e revoca della concessione
  1. Il  Ministero delle  finanze, d'intesa con  il Ministero  per le
politiche  agricole,   con  decreto  da  pubblicare   nella  Gazzetta
Ufficiale dichiara la decadenza o  la revoca della concessione, oltre
che nei casi espressamente previsti nella convenzione, anche:
  a)  quando  vengono  meno  i  requisiti  per  l'attribuzione  della
concessione di cui al bando di gara;
  b) in caso di interruzione  dell'attivita' per cause non dipendenti
da forza maggiore;
  c) quando  nello svolgimento dell'attivita', sono  commesse gravi e
reiterate  violazioni  delle  disposizioni del  regolamento  o  della
normativa tributaria;
  d) quando, nei  confronti del gestore o  degli amministratori della
societa'   aggiudicataria   sono    adottate   misure   cautelari   o
provvedimenti di rinvio  a giudizio per tutte le ipotesi  di reato di
cui alla  legge 19  marzo 1990, n.  55, e per  ogni altra  ipotesi di
reato suscettibile di  far venire meno il rapporto  fiduciario con il
Ministero delle finanze;
  e) quando viene trasferita la  gestione senza il previo assenso del
Ministero  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  per  le
politiche agricole.
  2.  Qualora, con  provvedimenti  legislativi emanati  dopo la  data
della  presente  convenzione,  dovessero disporsi  nuovi  criteri  in
materia di scommesse in genere  o limitazioni nella misura dell'aggio
da corrispondersi  ai gestori delle  scommesse stesse, le norme  e le
percentuali  dell'aggio  contemplate  nella presente  convenzione  si
intenderanno modificate  in conformita', con  decorrenza dall'entrata
in vigore  dei provvedimenti  emanati. In tal  caso, il  gestore, con
preavviso di sei mesi, da notificare  al Ministero delle finanze e al
Ministero   per  le   politiche   agricole,   puo'  rinunciare   alla
concessione.
  3.  Nessun  indennizzo  spetta  al  gestore  in  conseguenza  della
anticipata cessazione a qualsiasi titolo della concessione.
                              Art. 13.
                Adempimenti al termine della gestione
  1. Al  termine per qualsiasi  causa della gestione, il  titolare si
obbliga a trasferire gratuitamente al  Ministero delle finanze, a sua
richiesta,   la   proprieta'    dell'intero   sistema   automatizzato
comprensivo delle  apparecchiature, ivi  compresi i  terminali presso
tutti  i punti  di  raccolta, degli  impianti,  delle strutture,  dei
programmi, degli  archivi e di  quanto altro occorre per  il completo
funzionamento, gestione e funzionalita' del sistema stesso.
  2. Le  eventuali operazioni  di trasferimento  - che  avverranno in
contraddittorio tra  il Ministero delle  finanze e il gestore  con la
redazione  di   appositi  verbali  -  avranno   inizio  nel  semestre
precedente  la  scadenza  del  termine  contrattuale,  salvaguardando
l'esigenza di  non compromettere,  in tale periodo,  la funzionalita'
del sistema.
  3. Nel  suddetto semestre il  gestore dovra' fornire  ai funzionari
del Ministero  delle finanze  all'uopo espressamente  incaricati, che
potranno farsi assistere da  esperti tecnici appositamente designati,
tutte  le   informazioni  e  le   notizie  utili  per   agevolare  il
trasferimento della gestione.
  4.  Tutti  gli studi,  le  procedure  automatizzate e  la  relativa
documentazione realizzati per l'esecuzione della gestione, resteranno
a disposizione gratuita del Ministero delle finanze.
  5.  Allo scopo  di evitare  interruzioni nel  servizio relativo  al
funzionamento del sistema automatizzato il Ministero delle finanze ha
facolta' di subentrare  o di richiedere la cessione  dei contratti in
essere alla data di scadenza della gestione.
  6.  Il  gestore si  obbliga  a  prestare  il proprio  assenso,  per
l'estromissione del Ministero delle finanze, nell'ambito di eventuali
giudizi, ex art. 111, terzo comma, del codice di procedura civile.
                              Art. 14.
                                Spese
  1. Tutte le spese inerenti al  presente atto e tutte le imposte, le
tasse e  qualsiasi altro tributo,  in quanto dovuto, sono  a completo
carico del gestore.
                              Art. 15.
          Atti aggiuntivi e risoluzione delle controversie
  1. Le parti  si riservano la facolta'  di stipulare successivamente
un atto aggiuntivo, qualora ritenuto necessario nel comune interesse.
  2. Tutte  le controversie tra  i Ministeri  delle finanze e  per le
politiche agricole  ed il concessionario, nascenti  dalla esecuzione,
interpretazione  e  risoluzione  della presente  convenzione  possono
essere decise  da un collegio  arbitrale di quattro membri  dei quali
uno designato del  Ministero delle finanze, uno dal  Ministero per le
politiche agricole, uno dal concessionario ed il quarto, con funzioni
di presidente,  dai primi tre  arbitri di comune accordo,  ovvero, in
mancanza di  tale accordo, dal  presidente del tribunale di  Roma, il
quale  nominera'  anche  l'arbitro  della  parte  che  non  vi  abbia
provveduto nel  termine indicato nell'atto introduttivo  del giudizio
arbitrale.  Resta   salva  la   facolta'  della   declinatoria  della
competenza arbitrale, da parte del concessionario.
  3. Gli  arbitri giudicheranno  secondo diritto applicando  le norme
del  codice di  procedura  civile in  materia  di arbitrato  rituale.
L'arbitrato avra'  sede in Roma.  Il collegio arbitrale  emettera' il
proprio  lodo entro  centottanta  giorni dalla  data di  accettazione
della nomina  da parte  dell'ultimo arbitro.  Il termine  puo' essere
prorogato una sola volta, su decisione  del collegio e per un periodo
non superiore ad ulteriori novanta giorni.
  4. La controversia  insorta non e' causa che  possa giustificare il
mancato rispetto  di alcuno  degli obblighi derivanti  dalla presente
convenzione.
  5. Le controversie,  escluse quelle di natura  fiscale, insorte tra
lo scommettitore, il  concessionario e/o i Ministeri  delle finanze e
per le politiche agricole, in sede di interpretazione e di esecuzione
del  regolamento e  delle  scommesse dallo  stesso disciplinate  sono
sottoposte  alla  disciplina  prevista   dall'art.  11  del  medesimo
regolamento.
                              Art. 16.
               Decorrenza e scadenza della concessione
  1. La  convenzione, mentre e'  impegnativa per il  gestore all'atto
della sottoscrizione, lo sara' per il Ministero delle finanze dopo le
approvazioni di legge.
  2. La convenzione ha la durata di sei anni e non e' rinnovabile.
    Roma, 11 agosto 1999
                    p. Il Ministro delle finanze
                              Ferranti
               p. Il Ministro delle politiche agricole
                            Delle Monache
                         p. Sara Bet S.r.l.
                                Lerro