Allegato PREMESSO Che con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze di concerto con il direttore generale dei servizi generali e del personale del Ministero per le politiche agricole in data 11 agosto 1999 e' stata assegnata, per un periodo di sei anni a decorrere dal 1 gennaio 2000, la concessione dei servizi relativi alla raccolta della scommessa Tris e di quelle alla stessa assimilabili, alla Sara Bet S.r.l., con sede in via Divisione Acqui, 6, San Giorgio di Mantova - frazione Mottella (Mantova); Che al fine di dare esecuzione al suindicato decreto e' necessario che il Ministero delle finanze e quello per le politiche agricole, rispettivamente rappresentati dal dirigente generale dott. Gianfranco Ferranti e dal dirigente generale dott.ssa Gabriella Delle Monache - da una parte - e la Sara Bet S.r.l. in persona dell'amministratore unico dott. Francesco Lerro (d'ora in poi indicata come "il gestore") - dall'altra - sottoscrivano l'atto di convenzione di cui allo schema allegato al bando di gara mediante pubblico incanto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - parte seconda - n. 124 del 29 maggio 1999; Che stante il minimo lasso di tempo intercorrente tra le firme del decreto e quella della convenzione e la concomitanza del periodo feriale, non e' possibile per il gestore fornire la garanzia di cui al primo comma dell'art. 10 e che pertanto e' opportuno condizionare l'efficacia della convenzione stessa - fermi restando tutti gli altri obblighi previsti a carico del gestore - alla fornitura della richiamata garanzia entro e non oltre il 30 settembre 1999; Tutto cio' premesso le suindicate parti sottoscrivono la seguente convenzione; Art. 1. Il gestore 1. Il gestore si obbliga all'integrale rispetto delle disposizioni convenzionali e regolamentari vigenti in materia. 2. Le disposizioni convenzionali riguardanti la scommessa Tris si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalita' di accettazione e totalizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. 3. Il gestore si impegna ad osservare le disposizioni che verranno emanate dai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole anche ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, per il miglioramento tecnico e l'evoluzione della Tris al fine di stimolare la propensione al gioco e lo sviluppo della scommessa nell'interesse erariale. Art. 2. Organizzazione della gestione 1. Il gestore, mette a disposizione per tutta la durata della convenzione stessa, una rete di 18.000 punti di raccolta della scommessa muniti di licenza di P.S., secondo la distribuzione su base regionale, determinata come da allegato 1, con una tolleranza di scostamento non superiore al 5%. 2. Sara' cura del gestore indicare, almeno trenta giorni prima del momento stabilito per l'inizio dell'attivita' oggetto della concessione, il numero e l'ubicazione dei punti di raccolta. 3. Qualunque variazione del numero e della ubicazione dei punti di vendita e della struttura organizzativa dei punti di supporto, se non autorizzata dai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, costituira' violazione degli obblighi contrattuali e comportera' la revoca di diritto della convenzione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. 4. L'inadempimento dovra' peraltro essere contestato e il gestore potra' presentare le sue giustificazioni entro quindici giorni ovvero rimuovere, entro lo stesso termine le cause della contestazione. Art. 3. Frequenza delle corse 1. Il gestore si impegna ad assolvere i propri compiti per un numero annuale di corse Tris non inferiore a 260 nei giorni concordati con il Ministero delle finanze di concerto con il Ministero per le politiche agricole, garantendo un adeguato numero di punti aperti la domenica. Art. 4. Informatizzazione del sistema e segnalazione di scommesse anomale 1. Tutto il sistema di acquisizione o di gestione del gioco, compresa la custodia delle matrici nonche' l'archiviazione di ogni atto e documento inerente al gioco viene improntato a criteri di informatizzazione. 2. La partecipazione al gioco deve essere organizzata con un sistema telematico in tempo reale. 3. Le giocate possono essere effettuate, previa autorizzazione, anche attraverso l'utilizzo di sistemi telefonici e telematici collegati a un centro di servizi attraverso la rete telefonica generale. 4. Il gestore ha l'obbligo di segnalare al Ministero delle finanze i casi di scommesse anomale per entita' economica e ripetizione del medesimo pronostico. Art. 5. Spese pubblicitarie 1. Il gestore deve svolgere azione propulsiva, di sviluppo e di sostegno della scommessa Tris attraverso un adeguato piano pubblicitario, mettendo in opera tutti i mezzi ritenuti adatti allo scopo. 2. La spesa da sostenere in ciascun anno per la pubblicita' non potra' essere inferiore all'1% del volume raccolto. 3. Entro il mese di aprile di ogni anno verra' sottoposto all'approvazione dei Ministeri delle finanze e per le politiche agricole il piano pubblicitario da valere per l'anno successivo. Il piano pubblicitario relativo al primo anno di vigenza della convenzione sara' presentato entro due mesi dalla stipula. 4. A richiesta motivata dell'Amministrazione finanziaria e di quella del Ministero per le politiche agricole, l'investimento pubblicitario previsto per un anno potra' essere spostato a quello successivo, fermo restando l'investimento di competenza di tale ultimo anno. 5. Il gestore avra' la facolta' di effettuare anno per anno, a proprio carico, ulteriori spese pubblicitarie, in aggiunta a quelle minime come sopra previste. Art. 6. Bollettino ufficiale delle scommesse 1. Il gestore cura a sue spese la pubblicazione, per ogni scommessa Tris, di un bollettino ufficiale sul quale saranno riportati l'orario di svolgimento della corsa oggetto della scommessa, i nomi dei cavalli partecipanti, le guide o monte, i numeri loro assegnati in sede di dichiarazione dei partenti, gli eventuali rapporti di scuderia ed ogni altra indicazione richiesta dal regolamento delle scommesse; nel bollettino saranno indicate l'ordine di arrivo ufficiale e la quota definitiva dell'ultima corsa Tris precedentemente disputata. 2. Il bollettino sara' diffuso 24 ore dopo la dichiarazione dei partenti della corsa oggetto della scommessa e inviato ai punti di accettazione nell'arco massimo delle ventiquattro ore successive. 3. Entro il giorno successivo alla disputa di ciascuna corsa Tris, il gestore conferma all'ente l'ammontare delle scommesse Tris accettate su tutto il territorio nazionale, il numero delle scommesse vincenti e l'ammontare delle quote. 4. Presso ogni ufficio del gestore saranno disponibili gli elenchi delle bollette vincenti dal giorno successivo alla effettuazione della corsa. Art. 7. Pagamento delle vincite e rimborsi 1. Il gestore provvede alla totalizzazione delle scommesse Tris effettuate presso tutti i punti di accettazione in attivita' nel territorio nazionale e, conosciuto il risultato della corsa, procede allo scrutinio delle ricevute vincenti e alla determinazione delle relative quote; tali operazioni verranno svolte sotto il controllo delle commissioni previste dal regolamento. 2. Il gestore cura il tempestivo pagamento delle vincite e degli eventuali rimborsi utilizzando le somme a tal fine prelevate dalle disponibilita' di cassa e provvedendo, qualora necessario, al conguaglio delle disponibilita' finanziarie tra i singoli punti di accettazione. 3. Il gestore, per il pagamento delle vincite, si puo' avvalere di uno o piu' istituti bancari, che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale, o del servizio postale. Art. 8. Flussi finanziari 1. La gestione finanziaria e' effettuata utilizzando un conto corrente bancario acceso dal gestore presso una banca avente sede sul territorio italiano in grado di assicurare il servizio alle migliori condizioni di mercato. 2. Al conto corrente bancario affluiscono gli importi netti risultanti dagli estratti conto settimanali dei versamenti effettuati. Da detto conto il gestore preleva: a) l'importo delle vincite da pagare ed il compenso spettantegli; b) l'importo delle imposte da versare allo Stato. 3. Gli interessi prodotti dal conto corrente bancario sono versati all'erario il giorno successivo alla data di accreditamento dell'importo netto sul conto corrente medesimo. 4. Il gestore si atterra' alle disposizioni che saranno emanate in materia contabile e amministrativa dal Ministero delle finanze per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema di tesoreria e di cassa prescelti in relazione anche ai rapporti bancari, ai flussi finanziari e agli interessi, ivi comprese le norme sulla rendicontazione. Art. 9. Compenso gestione 1. A titolo di compenso, al gestore verra' corrisposto un importo risultante dalle seguenti aliquote, applicate sugli scaglioni di incasso annuo lordo delle scommesse. 1 scaglione di incasso (fino a 1.000 miliardi), aliquota 18,181%; 2 scaglione di incasso (da oltre 1.000 a 1.500 miliardi), aliquota del 1 scaglione ridotta dello 0,10%; 3 scaglione di incasso (da oltre 1.500 a 2.000 miliardi), aliquota del 2 scaglione ridotta dello 0,20%; 4 scaglione di incasso (da oltre 2.000 a 3.000 miliardi), aliquota del 3 scaglione ridotta dello 0,30%. 2. Per gli scaglioni successivi di 1.000 miliardi ciascuno, una riduzione costante dello 0,40% rispetto alla aliquota dello scaglione precedente. 3. Per gli scaglioni di incasso annuo superiore a 7.000 miliardi, sara' operata una riduzione del compenso come di seguito indicata: a) da 7.000 a 8.000 miliardi, l'importo sara' calcolato applicando la relativa aliquota sull'85% dello scaglione d'incasso; b) da oltre 8.000 a 9.000 miliardi, l'importo sara' calcolato applicando la relativa aliquota sul 78% dello scaglione di incasso; c) da oltre 9.000 a 10.000 miliardi, l'importo sara' calcolato applicando la relativa aliquota sul 68% dello scaglione di incasso; d) da oltre 10.000 a 11.000 miliardi, l'importo sara' calcolato applicando la relativa aliquota sul 55% dello scaglione di incasso; e) da oltre 11.000 a 12.000 miliardi, l'importo sara' calcolato applicando la relativa aliquota sul 40% dello scaglione di incasso; f) da oltre 12.000 a 14.000 miliardi, l'importo sara' calcolato applicando la relativa aliquota sul 25% dello scaglione di incasso; g) oltre 14.000 miliardi annui l'importo sara' calcolato applicando la relativa aliquota sul 20% dello scaglione di incasso. 4. Il Ministero delle finanze non corrispondera' alcuna anticipazione sui compensi. 5. Eventuali modificazioni nelle percentuali di riduzioni dell'aggio per scaglioni d'incasso, sulla base di motivate determinazioni dei Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, possono essere concordate con il gestore tenendo conto delle esigenze di equilibrio dellaremunerazione e dell'andamento degli incassi delle scommesse, sempre nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, salva la possibilita' di revoca della concessione da parte del Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, in caso di impossibilita' di accordo. Art. 10. Garanzie patrimoniali 1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione, il gestore rilascia, contestualmente, alla firma del presente atto, per il primo anno, una fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile per l'importo di lire 50 miliardi; per gli anni successivi la fidejussione viene determinata in misura non inferiore al 3% e non superiore al 10% dell'ammontare complessivo della raccolta di gioco dell'anno precedente. 2. Nel caso che il gestore dovesse essere posto in liquidazione o assoggettato ad una trasformazione societaria che ne diminuisca la garanzia patrimoniale viene data preventiva comunicazione al Ministero delle finanze che potra', per giustificati motivi e d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, negare il suo gradimento. 3. Qualora il gestore ponesse in essere le modificazioni di cui sopra, nonostante il parere negativo ricevuto, il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, potra' dichiarare con decreto la revoca della concessione senza diritto per il gestore ad indennizzi di sorta. Art. 11. Controlli, verifiche e collaudi 1. Il Ministero delle finanze e il Ministero per le politiche agricole hanno facolta' di procedere anche unilateralmente a controlli e verifiche, in generale, su tutte le attivita' oggetto della concessione e, con particolare riguardo, al regolare esercizio della raccolta delle scommesse. 2. Il Ministero delle finanze oltre ad effettuare il controllo dell'esatto adempimento delle disposizioni fiscali potra' altresi', disporre collaudi volti ad accertare la rispondenza dei programmi, adottati dal gestore, alle specifiche tecniche e funzionali stabilite con decreto ministeriale o con regolamento. Art. 12. Decadenza e revoca della concessione 1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale dichiara la decadenza o la revoca della concessione, oltre che nei casi espressamente previsti nella convenzione, anche: a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al bando di gara; b) in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti da forza maggiore; c) quando nello svolgimento dell'attivita', sono commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni del regolamento o della normativa tributaria; d) quando, nei confronti del gestore o degli amministratori della societa' aggiudicataria sono adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venire meno il rapporto fiduciario con il Ministero delle finanze; e) quando viene trasferita la gestione senza il previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole. 2. Qualora, con provvedimenti legislativi emanati dopo la data della presente convenzione, dovessero disporsi nuovi criteri in materia di scommesse in genere o limitazioni nella misura dell'aggio da corrispondersi ai gestori delle scommesse stesse, le norme e le percentuali dell'aggio contemplate nella presente convenzione si intenderanno modificate in conformita', con decorrenza dall'entrata in vigore dei provvedimenti emanati. In tal caso, il gestore, con preavviso di sei mesi, da notificare al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole, puo' rinunciare alla concessione. 3. Nessun indennizzo spetta al gestore in conseguenza della anticipata cessazione a qualsiasi titolo della concessione. Art. 13. Adempimenti al termine della gestione 1. Al termine per qualsiasi causa della gestione, il titolare si obbliga a trasferire gratuitamente al Ministero delle finanze, a sua richiesta, la proprieta' dell'intero sistema automatizzato comprensivo delle apparecchiature, ivi compresi i terminali presso tutti i punti di raccolta, degli impianti, delle strutture, dei programmi, degli archivi e di quanto altro occorre per il completo funzionamento, gestione e funzionalita' del sistema stesso. 2. Le eventuali operazioni di trasferimento - che avverranno in contraddittorio tra il Ministero delle finanze e il gestore con la redazione di appositi verbali - avranno inizio nel semestre precedente la scadenza del termine contrattuale, salvaguardando l'esigenza di non compromettere, in tale periodo, la funzionalita' del sistema. 3. Nel suddetto semestre il gestore dovra' fornire ai funzionari del Ministero delle finanze all'uopo espressamente incaricati, che potranno farsi assistere da esperti tecnici appositamente designati, tutte le informazioni e le notizie utili per agevolare il trasferimento della gestione. 4. Tutti gli studi, le procedure automatizzate e la relativa documentazione realizzati per l'esecuzione della gestione, resteranno a disposizione gratuita del Ministero delle finanze. 5. Allo scopo di evitare interruzioni nel servizio relativo al funzionamento del sistema automatizzato il Ministero delle finanze ha facolta' di subentrare o di richiedere la cessione dei contratti in essere alla data di scadenza della gestione. 6. Il gestore si obbliga a prestare il proprio assenso, per l'estromissione del Ministero delle finanze, nell'ambito di eventuali giudizi, ex art. 111, terzo comma, del codice di procedura civile. Art. 14. Spese 1. Tutte le spese inerenti al presente atto e tutte le imposte, le tasse e qualsiasi altro tributo, in quanto dovuto, sono a completo carico del gestore. Art. 15. Atti aggiuntivi e risoluzione delle controversie 1. Le parti si riservano la facolta' di stipulare successivamente un atto aggiuntivo, qualora ritenuto necessario nel comune interesse. 2. Tutte le controversie tra i Ministeri delle finanze e per le politiche agricole ed il concessionario, nascenti dalla esecuzione, interpretazione e risoluzione della presente convenzione possono essere decise da un collegio arbitrale di quattro membri dei quali uno designato del Ministero delle finanze, uno dal Ministero per le politiche agricole, uno dal concessionario ed il quarto, con funzioni di presidente, dai primi tre arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo, dal presidente del tribunale di Roma, il quale nominera' anche l'arbitro della parte che non vi abbia provveduto nel termine indicato nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale. Resta salva la facolta' della declinatoria della competenza arbitrale, da parte del concessionario. 3. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. L'arbitrato avra' sede in Roma. Il collegio arbitrale emettera' il proprio lodo entro centottanta giorni dalla data di accettazione della nomina da parte dell'ultimo arbitro. Il termine puo' essere prorogato una sola volta, su decisione del collegio e per un periodo non superiore ad ulteriori novanta giorni. 4. La controversia insorta non e' causa che possa giustificare il mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione. 5. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte tra lo scommettitore, il concessionario e/o i Ministeri delle finanze e per le politiche agricole, in sede di interpretazione e di esecuzione del regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate sono sottoposte alla disciplina prevista dall'art. 11 del medesimo regolamento. Art. 16. Decorrenza e scadenza della concessione 1. La convenzione, mentre e' impegnativa per il gestore all'atto della sottoscrizione, lo sara' per il Ministero delle finanze dopo le approvazioni di legge. 2. La convenzione ha la durata di sei anni e non e' rinnovabile. Roma, 11 agosto 1999 p. Il Ministro delle finanze Ferranti p. Il Ministro delle politiche agricole Delle Monache p. Sara Bet S.r.l. Lerro