Art. 2.
  L'art.  4, comma  1, del  decreto  ministeriale 7  luglio 1993,  e'
sostituito dal seguente testo:
  "1.  Per  le  sottospecificate  categorie e  tipologie  di  vini  a
denominazione di origine, la chiusura  dei recipienti fino a 5 litri,
fatte  salve  le  misure  piu'  restrittive  stabilite  dai  relativi
disciplinari di produzione, deve essere effettuata come segue:
  a) vini a denominazione di  origine controllata e garantita, vini a
denominazione  di origine  controllata  designati con  il nome  della
sottozona  o con  la menzione  "vigna" o  con la  menzione "riserva":
utilizzo del tappo  di sughero raso bocca; i  recipienti di capacita'
non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite;
  b) vini a denominazione di origine controllata non contemplati alla
lettera a): utilizzo  dei vari dispositivi di  chiusura ammessi dalla
vigente normativa in materia.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 luglio 1999
                                               Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 248