Art. 2. L'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1993, e' sostituito dal seguente testo: "1. Per le sottospecificate categorie e tipologie di vini a denominazione di origine, la chiusura dei recipienti fino a 5 litri, fatte salve le misure piu' restrittive stabilite dai relativi disciplinari di produzione, deve essere effettuata come segue: a) vini a denominazione di origine controllata e garantita, vini a denominazione di origine controllata designati con il nome della sottozona o con la menzione "vigna" o con la menzione "riserva": utilizzo del tappo di sughero raso bocca; i recipienti di capacita' non superiore a 0,375 litri possono utilizzare il tappo a vite; b) vini a denominazione di origine controllata non contemplati alla lettera a): utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 1999 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1999 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 248