IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1989 con il quale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di designazione e presentazione dei vini, sono state dettate le norme per la produzione, la commercializzazione e l'immissione al consumo dei vini DOCG, DOC, tipici e da tavola ad indicazione geografica designabili con la qualificazione "novello"; Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1993 con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto ministeriale 6 ottobre 1989; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la "Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini" che, tra l'altro, ha introdotto la categoria dei vini ad indicazione geografica tipica, in sostituzione dei vini tipici e dei vini da tavola ad indicazione geografica; Viste le richieste di talune Organizzazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo intese ad apportare alcune modifiche alla predetta normativa nazionale sui vini "novelli", onde consentire delle agevoli ed uniformi condizioni di commercializzazione nell'ambito dell'unico mercato comunitario dei vini in questione, nel rispetto di precise condizioni di produzione e criteri per assicurare gli opportuni controlli; Visto il parere espresso al riguardo dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini con nota n. 853 del 27 aprile 1999; Ritenuto di accogliere le predette richieste degli operatori interessati, nonche' di adeguare le norme sui vini "novelli" di cui ai sopra citati decreti ministeriali alla luce delle disposizioni di cui alla citata legge n. 164/1992; Decreta: Art. 1. 1. Soltanto i vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica per i quali con gli appositi disciplinari di produzione, approvati con specifici decreti, sia stata espressamente riconosciuta la tipologia "novello" possono utilizzare la stessa qualificazione "novello" nella propria designazione e presentazione dalla data di immissione al consumo, a condizione che i prodotti siano confezionati entro il 31 dicembre dell'annata relativa alla vendemmia da cui derivano le uve utilizzate per la loro produzione ed abbiano acquisito tutte le specifiche caratteristiche chimicofisiche ed organolettiche previste nei relativi disciplinari di produzione nella rispettiva zona di produzione e/o vinificazione. 2. La data di immissione al consumo, qualora non sia espressamente previsto nei disciplinari di produzione di cui al comma 1 un termine successivo, e' fissata alle ore 0,01 del 6 novembre dell'annata di produzione delle uve dalle quali i vini di cui trattasi derivano. 3. Solo nell'ambito di manifestazioni espositive e promozionali e' consentito porre in degustazione i vini "novelli" a partire dalle ore 0,01 del 5 novembre dell'annata di produzione delle uve.