IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto  il decreto  ministeriale 6  ottobre 1989  con il  quale, nel
rispetto della  normativa comunitaria  e nazionale di  designazione e
presentazione  dei  vini,   sono  state  dettate  le   norme  per  la
produzione, la commercializzazione e l'immissione al consumo dei vini
DOCG, DOC, tipici  e da tavola ad  indicazione geografica designabili
con la qualificazione "novello";
  Visto  il decreto  ministeriale 8  ottobre 1993  con il  quale sono
state apportate  modifiche al  citato decreto ministeriale  6 ottobre
1989;
  Vista  la legge  10 febbraio  1992, n.  164, concernente  la "Nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini" che, tra l'altro,
ha introdotto la categoria dei vini ad indicazione geografica tipica,
in sostituzione dei  vini tipici e dei vini da  tavola ad indicazione
geografica;
  Viste le  richieste di talune Organizzazioni  di categoria operanti
nel settore  vitivinicolo intese  ad apportare alcune  modifiche alla
predetta  normativa nazionale  sui  vini  "novelli", onde  consentire
delle   agevoli  ed   uniformi   condizioni  di   commercializzazione
nell'ambito dell'unico mercato comunitario dei vini in questione, nel
rispetto di precise condizioni di produzione e criteri per assicurare
gli opportuni controlli;
  Visto il parere espresso al  riguardo dal Comitato nazionale per la
tutela e  la valorizzazione dei  vini con nota  n. 853 del  27 aprile
1999;
  Ritenuto  di  accogliere  le  predette  richieste  degli  operatori
interessati, nonche' di  adeguare le norme sui vini  "novelli" di cui
ai sopra citati decreti ministeriali  alla luce delle disposizioni di
cui alla citata legge n. 164/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Soltanto i  vini a  denominazione di  origine e  ad indicazione
geografica  tipica  per i  quali  con  gli appositi  disciplinari  di
produzione, approvati con specifici  decreti, sia stata espressamente
riconosciuta  la tipologia  "novello"  possono  utilizzare la  stessa
qualificazione "novello"  nella propria designazione  e presentazione
dalla  data di  immissione al  consumo, a  condizione che  i prodotti
siano  confezionati entro  il 31  dicembre dell'annata  relativa alla
vendemmia da cui derivano le uve utilizzate per la loro produzione ed
abbiano acquisito tutte  le specifiche caratteristiche chimicofisiche
ed organolettiche  previste nei  relativi disciplinari  di produzione
nella rispettiva zona di produzione e/o vinificazione.
  2. La data di immissione  al consumo, qualora non sia espressamente
previsto nei disciplinari di produzione di  cui al comma 1 un termine
successivo, e'  fissata alle ore  0,01 del 6 novembre  dell'annata di
produzione delle uve dalle quali i vini di cui trattasi derivano.
  3. Solo nell'ambito di  manifestazioni espositive e promozionali e'
consentito porre in degustazione i vini "novelli" a partire dalle ore
0,01 del 5 novembre dell'annata di produzione delle uve.