Art. 2. 1. I vini di cui all'art. 1 devono essere posti in commercio opportunamente confezionati in recipienti previsti dai disciplinari di produzione e comunque di capacita' non superiore a litri 1,5, atti ad assicurare la validita' dell'immagine e la sussistenza delle caratteristiche chimicofisiche ed organolettiche del prodotto. 2. E' consentita altresi' l'immissione in commercio in recipienti di capacita' fino a 60 litri purche' il prodotto sia confezionato in fusti di acciaio inossidabile. 3. Il periodo di vinificazione non puo' essere inferiore a giorni dieci dall'inizio della vinificazione stessa. 4. Nella preparazione dei vini "novelli" deve essere presente in fase di confezionamento almeno il 30% di vino ottenuto con macerazione carbonica dell'uva intera. 5. Il titolo alcolometrico volumico totale minimo al consumo non puo' essere inferiore all'11% ed il limite massimo di zuccheri riduttori residui non deve superare i 10 grammi per litro.