Art. 2.
  1.  I vini  di  cui all'art.  1 devono  essere  posti in  commercio
opportunamente confezionati  in recipienti previsti  dai disciplinari
di produzione e comunque di capacita' non superiore a litri 1,5, atti
ad  assicurare  la validita'  dell'immagine  e  la sussistenza  delle
caratteristiche chimicofisiche ed organolettiche del prodotto.
  2. E'  consentita altresi' l'immissione in  commercio in recipienti
di capacita' fino a 60 litri  purche' il prodotto sia confezionato in
fusti di acciaio inossidabile.
  3. Il periodo  di vinificazione non puo' essere  inferiore a giorni
dieci dall'inizio della vinificazione stessa.
  4. Nella  preparazione dei vini  "novelli" deve essere  presente in
fase  di  confezionamento   almeno  il  30%  di   vino  ottenuto  con
macerazione carbonica dell'uva intera.
  5. Il  titolo alcolometrico volumico  totale minimo al  consumo non
puo'  essere  inferiore all'11%  ed  il  limite massimo  di  zuccheri
riduttori residui non deve superare i 10 grammi per litro.