Art. 3. 1. Ferma restando la data del 6 novembre per l'immissione al consumo, i vini "novelli" non possono essere estratti dagli stabilimenti ove e' avvenuto il confezionamento prima dei 5 giorni lavorativi antecedenti la citata data di immissione al consumo. 2. In deroga alla disposizione di cui al comma 1 e' consentito anticipare l'estrazione dagli stabilimenti ove e' avvenuto il confezionamento: a) a partire dalla data del 25 ottobre per la commercializzazione in ambito nazionale e comunitario e per l'esportazione con trasporti via aerea in ambito internazionale; b) a partire dalla data del 15 ottobre per l'esportazione con trasporti via mare in ambito intercontinentale. 3. Ai fini dell'accesso della deroga di cui al precedente comma le ditte interessate devono presentare preventiva comunicazione all'ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi specificando i seguenti elementi e producendo la relativa documentazione: il luogo e/o il Paese di destinazione; gli estremi della ditta destinataria o importatrice; le quantita' e la designazione del prodotto.