Art. 3.
  1.  Ferma restando  la  data  del 6  novembre  per l'immissione  al
consumo,  i   vini  "novelli"  non  possono   essere  estratti  dagli
stabilimenti ove  e' avvenuto il  confezionamento prima dei  5 giorni
lavorativi antecedenti la citata data di immissione al consumo.
  2. In  deroga alla  disposizione di  cui al  comma 1  e' consentito
anticipare  l'estrazione  dagli  stabilimenti   ove  e'  avvenuto  il
confezionamento:
  a) a partire  dalla data del 25 ottobre  per la commercializzazione
in ambito nazionale e comunitario  e per l'esportazione con trasporti
via aerea in ambito internazionale;
  b)  a partire  dalla data  del  15 ottobre  per l'esportazione  con
trasporti via mare in ambito intercontinentale.
  3. Ai fini dell'accesso della deroga  di cui al precedente comma le
ditte   interessate   devono  presentare   preventiva   comunicazione
all'ufficio  periferico  competente per  territorio  dell'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  specificando   i  seguenti  elementi  e
producendo la relativa documentazione:
   il luogo e/o il Paese di destinazione;
   gli estremi della ditta destinataria o importatrice;
   le quantita' e la designazione del prodotto.