Art. 4. 1. La qualificazione "novello" deve essere riportata su tutti i documenti ufficiali e/o commerciali e nei registri tenuti dalle ditte che li producono o li commercializzano. 2. Per i vini "novelli" estratti dagli stabilimenti di confezionamento anteriormente alla data del 6 novembre sui documenti che accompagnano il trasporto deve essere riportata la dicitura "da non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 6 novembre". 3. Nella designazione non e' consentito utilizzare, in alternativa alla qualificazione "novello", i termini "giovane", "nuovo" o altre indicazioni similari, o comunque tali da trarre in inganno il consumatore sulle specifiche caratteristiche dei vini. 4. I vini "novelli" nella loro designazione e presentazione devono fare riferimento all'annata di produzione delle uve.