Art. 4.
  1. La  qualificazione "novello"  deve essere  riportata su  tutti i
documenti ufficiali e/o commerciali e nei registri tenuti dalle ditte
che li producono o li commercializzano.
  2.   Per  i   vini   "novelli"  estratti   dagli  stabilimenti   di
confezionamento anteriormente alla data  del 6 novembre sui documenti
che accompagnano il  trasporto deve essere riportata  la dicitura "da
non immettere al consumo prima delle ore 0,01 del 6 novembre".
  3. Nella designazione non  e' consentito utilizzare, in alternativa
alla qualificazione  "novello", i termini "giovane",  "nuovo" o altre
indicazioni  similari,  o  comunque  tali da  trarre  in  inganno  il
consumatore sulle specifiche caratteristiche dei vini.
  4. I vini "novelli" nella  loro designazione e presentazione devono
fare riferimento all'annata di produzione delle uve.