Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni di  assegnazione  di  cui  al
precedente articolo avra' inizio il collocamento della ottava tranche
dei  titoli  stessi   per  un  importo  massimo  del   10  per  cento
dell'ammontare  nominale indicato  all'art. 1  del presente  decreto;
tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di
Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con
decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato
all'asta   della   settima   tranche.  Gli   "specialisti"   potranno
partecipare al  collocamento supplementare  inoltrando le  domande di
sottoscrizione fino  alle ore  17 del  giorno 30  agosto 1999  con le
modalita'  indicate nell'art.  12 del  citato decreto  del 25  maggio
1999.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Il   collocamento   supplementare   avra   luogo   al   prezzo   di
aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.
  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di cui agli articoli 5  e 8 del decreto ministeriale del
25 maggio 1999. La richiesta  di ciascuno "specialista" dovra' essere
presentata  con   le  modalita'  di   cui  all'art.  7   del  decreto
ministeriale  del 25  maggio  1999 e  dovra' contenere  l'indicazione
dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.
  Ciascuna  richiesta non  potra'  essere inferiore  a 500.000  euro;
eventuali  richieste  di  importo  inferiore non  verranno  prese  in
considerazione.
  Ciascuna richiesta  non dovra' essere superiore  all'intero importo
del  collocamento  supplementare;  eventuali richieste  di  ammontare
superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
  Eventuali  richieste di  importo non  multiplo dell'importo  minimo
sottoscrivibile del  prestito verranno  arrotondate per  difetto; per
eventuali  richieste  distribuite su  piu'  offerte  verra' presa  in
considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in
considerazione eventuali  prezzi diversi da quello  di aggiudicazione
d'asta.
  L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. decennali, ivi  compresa quella di cui all'art. 1
del presente  decreto, ed il  totale assegnato, nelle  medesime aste,
agli  stessi   operatori  ammessi   a  partecipare   al  collocamento
supplementare.