Art. 2.
  Il  prezzo  massimo di  cessione  al  Servizio sanitario  nazionale
derivante  dalla  contrattazione con  l'azienda  e'  stabilito in  L.
61.586 (ex factory,  IVA esclusa). Il prezzo al  pubblico definito in
base alle  quote di spettanza  alla distribuzione di cui  allo schema
allegato  alla  delibera CIPE  richiamata  nelle  premesse e'  di  L.
101.600 (IVA inclusa).