Art. 4. Sono ammessi a cofinanziamento i progetti dal n. 1 al n. 22, analiticamente indicati nell'allegata tabella n. 3, per l'importo complessivo di L. 21.332.220.000 di cui L. 15.999.165.000 pari al 75% quale contributo FSE, L. 3.199.833.000 pari al 15% quale contributo del Fondo di rotazione nazionale per l'attuazione delle politiche comunitarie e L. 2.133.222.000 pari al 10% a carico del soggetto proponente.