Art. 4.
  Sono  ammessi a  cofinanziamento  i progetti  dal n.  1  al n.  22,
analiticamente  indicati nell'allegata  tabella n.  3, per  l'importo
complessivo di L. 21.332.220.000 di cui L. 15.999.165.000 pari al 75%
quale contributo FSE,  L. 3.199.833.000 pari al  15% quale contributo
del  Fondo di  rotazione nazionale  per l'attuazione  delle politiche
comunitarie  e L.  2.133.222.000 pari  al 10%  a carico  del soggetto
proponente.