Art. 5. Sono ulteriormente ammessi a cofinanziamento nella misura ridotta del 75% i progetti dal n. 23 al n. 67 analiticamente indicati nella allegata tabella n. 3, per l'importo complessivo di L. 36.142.670.000 di cui L. 27.107.002.500 pari al 75% a carico del FSE e L. 9.035.667.500 pari al 25% a carico del soggetto proponente.