Art. 5.
  Sono ulteriormente  ammessi a cofinanziamento nella  misura ridotta
del 75% i  progetti dal n. 23 al n.  67 analiticamente indicati nella
allegata tabella n. 3, per l'importo complessivo di L. 36.142.670.000
di  cui  L.  27.107.002.500  pari  al  75% a  carico  del  FSE  e  L.
9.035.667.500 pari al 25% a carico del soggetto proponente.