IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896, che all'art. 20 prevede la concessione di contributi in conto capitale, al fine di promuovere l'utilizzazione di risorse geotermiche per usi non elettrici, ai titolari degli specifici permessi di ricerca e che detti contributi sono commisurati ai costi sostenuti e documentati, relativamente ai pozzi esplorativi eseguiti nell'ambito di zone risultate indiziate a seguito di attivita' di esplorazione, nonche' indicati nel programma dei lavori allegato all'istanza del permesso ricerca; Viste in particolare le modalita' di concessione e di erogazione, regolate dallo stesso art. 20 della legge n. 896/1986, che stabilisce che il contributo e' erogato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica di conformita' delle opere svolte all'obiettivo minerario indicato nel programma dei lavori, per un importo pari al 75% del costo per pozzi che abbiano avuto esito negativo, ed al 25% del costo per pozzi che abbiano avuto esito positivo, e che tali pecentuali sono elevate rispettivamente all'80% ed al 30% del costo complessivo ove risultino documentate e sostenute spese particolarmente gravose a salvaguardia dell'integrita' ambientale, in base agli impegni assunti in accettazione delle misure stabilite ai sensi degli articoli 4 ed 11 della citata legge n. 896 per la conservazione degli equilibri ecologici preesistenti e per le spese documentate concernenti lo studio di valutazione preventiva; Visto il decreto del Presidene della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, recante approvazione del regolamento di attuazione della citata legge n. 896/1986, che, all'art. 72, prevede l'emanazione di un bando che determini i criteri per la presentazione delle istanze di agevolazione; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Considerato che occorre procedere alle istruttorie, sulla base delle istanze di contributo relative all'anno 1999 e precedenti, a valere sulle residue disponibilita' di bilancio dell'esercizio finanziario in corso; Decreta: Art. 1. I contributi previsti dall'art. 20 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono concessi, per l'anno 1999, per pozzi perforati in titoli minerari vigenti, o in corso di rinnovo, all'atto della presentazione dell'istanza di concessione dell'agevolazione e la cui perforazione sia ultimata non oltre il 31 agosto 1999.