Art. 2. Le istanze di ammissione all'agevolazione di cui all'art. 1 del presente decreto, redatte su carta da bollo o su carta resa legale e corredate della documentazione di cui al successivo art. 3, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Divisione VI, via del Giorgione, 2/b - 00147 Roma - entro il giorno 31 ottobre 1999.