Art. 2.
  Le istanze  di ammissione  all'agevolazione di  cui all'art.  1 del
presente decreto, redatte su carta da  bollo o su carta resa legale e
corredate della  documentazione di cui  al successivo art.  3, devono
essere fatte  pervenire al Ministero dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  - Direzione  generale  per  il coordinamento  degli
incentivi alle imprese - Divisione VI, via del Giorgione, 2/b - 00147
Roma - entro il giorno 31 ottobre 1999.