Art. 3. A corredo delle istanze di contributo, i titolari dei permessi di ricerca per risorse geotermiche devono presentare: a) il programma dei lavori di ricerca formulato all'atto del conferimento del titolo o dell'ultima proroga; b) una relazione dettagliata sul pozzo per cui si chiede il contributo, comprendente: quadro geologico, modalita' di esecuzione, risultati della ricerca e rendiconto totale delle spese sostenute; c) una dichiarazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, a firma del legale rappresentante ed autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a norma dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 15 maggio 1998, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191; d) la documentazione comprovante eventuali lavori e spese sostenute a salvaguardia dell'integrita' ambientale; e) una dichiarazione circa la fruizione o meno di altri contributi per il pozzo in questione, a firma del legale rappresentante ed autenticata nelle medesime forme di cui al precedente punto c) ; f) per i soggetti costituiti in forma di impresa, certificato di iscrizione dell'impresa alla camera di commercio competente, attestante il settore di appartenenza, integrato con le notizie relative alla vigenza (in luogo di tale integrazione, le ditte individuali dovranno produrre, oltre al certificato camerale, il certificato fallimentare rilasciato dalla cancelleria del competente tribunale): ove l'importo del contributo richiesto superi L. 300 milioni, detto certificato dovra' includere la "dicitura antimafia" ex decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, prevista dal decreto del Ministero dell'interno n. 486 del 16 dicembre 1997; g) sempre ove l'importo del contributo richiesto superi lire 300 milioni, il richiedente l'agevolazione dovra' espressamente richiedere alla prefettura competente per ubicazione di sede legale dell'impresa la diretta trasmissione all'amministrazione, allo stesso indirizzo di cui al precedente art. 2, delle "informazioni" prescritte ai termini dell'art. 4 del decreto legislativo n. 490/1994. I titolari dei permessi di ricerca rilasciati dalle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano in base alla normativa regionale o provinciale, devono presentare - oltre alla documentazione suddetta - l'atto amministrativo di rilascio del permesso di ricerca, gli eventuali provvedimenti di proroga ed ogni altro atto autorizzativo allo svolgimento dell'attivita'. Le istanze prive, del tutto o in parte, di detta documentazione sono dichiarate irricevibili.