Art. 3.
  A corredo delle  istanze di contributo, i titolari  dei permessi di
ricerca per  risorse geotermiche  devono presentare: a)  il programma
dei lavori di ricerca formulato  all'atto del conferimento del titolo
o dell'ultima proroga; b) una relazione dettagliata sul pozzo per cui
si chiede il contributo, comprendente: quadro geologico, modalita' di
esecuzione, risultati  della ricerca e rendiconto  totale delle spese
sostenute;  c)   una  dichiarazione  attestante  il   rispetto  della
normativa  vigente   in  materia  ambientale,  a   firma  del  legale
rappresentante ed  autenticata ai  sensi dell'art.  20 della  legge 4
gennaio 1968,  n. 15, ovvero  a norma dell'art. 3,  undicesimo comma,
della  legge 15  maggio 1998,  n. 127,  come modificato  dall'art. 2,
comma 10,  della legge 16 giugno  1998, n. 191; d)  la documentazione
comprovante  eventuali  lavori  e   spese  sostenute  a  salvaguardia
dell'integrita' ambientale; e) una dichiarazione circa la fruizione o
meno  di altri  contributi per  il pozzo  in questione,  a firma  del
legale rappresentante ed  autenticata nelle medesime forme  di cui al
precedente  punto c)  ;  f) per  i soggetti  costituiti  in forma  di
impresa,  certificato  di  iscrizione  dell'impresa  alla  camera  di
commercio   competente,  attestante   il  settore   di  appartenenza,
integrato  con le  notizie relative  alla vigenza  (in luogo  di tale
integrazione,  le  ditte  individuali  dovranno  produrre,  oltre  al
certificato  camerale, il  certificato fallimentare  rilasciato dalla
cancelleria del  competente tribunale): ove l'importo  del contributo
richiesto superi  L. 300 milioni, detto  certificato dovra' includere
la "dicitura antimafia" ex decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490,
prevista  dal  decreto  del  Ministero dell'interno  n.  486  del  16
dicembre  1997;  g) sempre  ove  l'importo  del contributo  richiesto
superi  lire  300  milioni,   il  richiedente  l'agevolazione  dovra'
espressamente richiedere alla prefettura competente per ubicazione di
sede legale dell'impresa la diretta trasmissione all'amministrazione,
allo  stesso   indirizzo  di   cui  al   precedente  art.   2,  delle
"informazioni"  prescritte   ai  termini  dell'art.  4   del  decreto
legislativo n. 490/1994.
  I  titolari dei  permessi  di ricerca  rilasciati  dalle regioni  a
statuto speciale  o delle  province autonome di  Trento e  Bolzano in
base  alla normativa  regionale  o provinciale,  devono presentare  -
oltre  alla  documentazione  suddetta   -  l'atto  amministrativo  di
rilascio  del permesso  di  ricerca, gli  eventuali provvedimenti  di
proroga   ed  ogni   altro   atto   autorizzativo  allo   svolgimento
dell'attivita'.
  Le istanze  prive, del  tutto o in  parte, di  detta documentazione
sono dichiarate irricevibili.