Art. 4. La divisione VI della direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'istruttoria tecnicoamministrativa per l'ammissibilita' dei programmi presentati; a tal fine e' acquisito anche il parere dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia, ovvero del corrispondente ufficio per le regioni e province autonome. Completata la fase istruttoria ed accertata l'ammissibilita' delle istanze, l'amministrazione procede, compatibilmente con le effettive disponibilita' di bilancio, all'emanazione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi.