Art. 4.
  La divisione VI della direzione generale per il coordinamento degli
incentivi alle imprese del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  procede  all'istruttoria tecnicoamministrativa  per
l'ammissibilita' dei  programmi presentati;  a tal fine  e' acquisito
anche il parere dell'ufficio  nazionale minerario per gli idrocarburi
e per la geotermia, ovvero  del corrispondente ufficio per le regioni
e province autonome.
  Completata la fase istruttoria  ed accertata l'ammissibilita' delle
istanze, l'amministrazione procede,  compatibilmente con le effettive
disponibilita' di bilancio, all'emanazione dei relativi provvedimenti
di concessione dei contributi.