(all. 1 - art. 1)
MODIFICHE AGLI ALLEGATI DA IV A  IX AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
   REPUBBLICA 11 GENNAIO 1980, N. 76 (ART. 1, COMMA 2).
                                                          Allegato IV
   Il testo dell'allegato IV e' sostituito dal seguente:
              "MASSA MASSIMA AUTORIZZATA A PIENO CARICO
  1.  La  massa  massima  autorizzata a  pieno  carico,  tecnicamente
ammissibile,  indicata dal  costruttore,  viene  adottata come  massa
massima autorizzata a pieno  carico dall'amministrazione competente a
condizione che:
  1.1     siano     soddisfacenti      i     controlli     effettuati
dall'amministrazione, in  particolare dal punto di  vista frenatura e
sterzo;
  1.2  non siano  superate  la massa  massima a  pieno  carico di  14
tonnellate  e  la  massa  massima   su  ciascuno  degli  assi  di  10
tonnellate.
  2. Qualunque siano  le condizioni di carico del  trattore, la massa
trasmessa alla strada  dalle ruote anteriori del  trattore non dovra'
essere inferiore al 20% della massa a vuoto del trattore stesso".
                                                           Allegato V
   Il punto 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Forma e dimensioni  degli alloggiamenti delle targhe posteriori
d'immatricolazione.
  Gli   alloggiamenti  di   cui  sopra   presentano  una   superficie
rettangolare  piana   o  approssimativamente  piana   delle  seguenti
dimensioni minime:
    lunghezza 255 mm;
    larghezza 165 mm".
   Il punto 2.1 e' sostituito dal seguente:
   "2.1. Posizione della targa in senso laterale.
  Il centro della  targa non puo' trovarsi piu' a  destra rispetto al
piano di simmetria del trattore.
  Il bordo  laterale sinistro  della targa non  puo' trovarsi  piu' a
sinistra rispetto al piano verticale  parallelo al piano di simmetria
del  trattore  ed  essere  tangente   al  punto  in  cui  la  sezione
trasversale del  trattore - larghezza  fuori tutto - presenta  la sua
dimensione maggiore".
   Il punto 2.4 e' sostituito dal seguente:
  "2.4. L'altezza del bordo inferiore  della targa dal suolo non deve
essere inferiore a  0,3 m; l'altezza del bordo  superiore della targa
dal suolo non deve essere superiore a 4,0 m".
                                                          Allegato VI
   Al punto 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo:
  "Le condotte  di alimentazione  di carburante  e il  bocchettone di
riempimento devono essere collocati all'esterno della cabina".
                                                         Allegato VII
   Il testo dell'allegato VII e' sostituito dal seguente:
                        "MASSE DI ZAVORRATURA
  Se  il trattore  deve essere  munito  di masse  di zavorratura  per
soddisfare alle  altre prescrizioni  previste per  l'omologazione CE,
queste  devono essere  fornite dal  costruttore del  trattore, essere
adatte  alla  posa e  recare  il  marchio della  ditta  costruttrice,
nonche'  l'indicazione  della  loro  massa  in  chilogrammi  con  una
approssimazione di 5%. Le masse  di zavorratura frontali destinate ad
essere collocate/rimosse con frequenza devono presentare una distanza
di  sicurezza di  almeno 25  mm per  le impugnature  e devono  essere
posizionate in modo  tale da evitare lo  sganciamento accidentale (ad
esempio, in caso di ribaltamento del trattore)".
                                                        Allegato VIII
   Il punto 2.1.4 e' sostituito dal seguente:
  "il valore  massimo della  pressione acustica deve  essere compreso
tra un minimo di 93 dB (A) e un massimo di 112 dB (A)".
                                                          Allegato IX
   Al punto II.1 e' aggiunto in fine il seguente periodo:
  "La parte terminale  del tubo di scappamento  deve essere collocata
in modo da impedire che i  gas di scarico penetrino all'interno della
cabina".