MODIFICHE AGLI ALLEGATI DA IV A IX AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1980, N. 76 (ART. 1, COMMA 2). Allegato IV Il testo dell'allegato IV e' sostituito dal seguente: "MASSA MASSIMA AUTORIZZATA A PIENO CARICO 1. La massa massima autorizzata a pieno carico, tecnicamente ammissibile, indicata dal costruttore, viene adottata come massa massima autorizzata a pieno carico dall'amministrazione competente a condizione che: 1.1 siano soddisfacenti i controlli effettuati dall'amministrazione, in particolare dal punto di vista frenatura e sterzo; 1.2 non siano superate la massa massima a pieno carico di 14 tonnellate e la massa massima su ciascuno degli assi di 10 tonnellate. 2. Qualunque siano le condizioni di carico del trattore, la massa trasmessa alla strada dalle ruote anteriori del trattore non dovra' essere inferiore al 20% della massa a vuoto del trattore stesso". Allegato V Il punto 1 e' sostituito dal seguente: "1. Forma e dimensioni degli alloggiamenti delle targhe posteriori d'immatricolazione. Gli alloggiamenti di cui sopra presentano una superficie rettangolare piana o approssimativamente piana delle seguenti dimensioni minime: lunghezza 255 mm; larghezza 165 mm". Il punto 2.1 e' sostituito dal seguente: "2.1. Posizione della targa in senso laterale. Il centro della targa non puo' trovarsi piu' a destra rispetto al piano di simmetria del trattore. Il bordo laterale sinistro della targa non puo' trovarsi piu' a sinistra rispetto al piano verticale parallelo al piano di simmetria del trattore ed essere tangente al punto in cui la sezione trasversale del trattore - larghezza fuori tutto - presenta la sua dimensione maggiore". Il punto 2.4 e' sostituito dal seguente: "2.4. L'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,3 m; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 4,0 m". Allegato VI Al punto 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le condotte di alimentazione di carburante e il bocchettone di riempimento devono essere collocati all'esterno della cabina". Allegato VII Il testo dell'allegato VII e' sostituito dal seguente: "MASSE DI ZAVORRATURA Se il trattore deve essere munito di masse di zavorratura per soddisfare alle altre prescrizioni previste per l'omologazione CE, queste devono essere fornite dal costruttore del trattore, essere adatte alla posa e recare il marchio della ditta costruttrice, nonche' l'indicazione della loro massa in chilogrammi con una approssimazione di 5%. Le masse di zavorratura frontali destinate ad essere collocate/rimosse con frequenza devono presentare una distanza di sicurezza di almeno 25 mm per le impugnature e devono essere posizionate in modo tale da evitare lo sganciamento accidentale (ad esempio, in caso di ribaltamento del trattore)". Allegato VIII Il punto 2.1.4 e' sostituito dal seguente: "il valore massimo della pressione acustica deve essere compreso tra un minimo di 93 dB (A) e un massimo di 112 dB (A)". Allegato IX Al punto II.1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La parte terminale del tubo di scappamento deve essere collocata in modo da impedire che i gas di scarico penetrino all'interno della cabina".