IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto ministeriale 16 giugno  1998, n. 280, con il quale
e' stato  adottato il regolamento recante  norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul  funzionamento della sezione amministrativa, e
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  del 29  maggio
1973, con il quale e'  stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Cinque Terre"  e "Cinque Terre Sciacchetra'" ed
e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, modificato
con decreto ministeriale 14 ottobre 1989;
  Vista la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
"Cinque Terre" e "Cinque  Terre Sciacchetra'", presentata dalla Coop.
agricoltura di Riomaggiore (La Spezia), fatta propria dalla Camera di
commercio  di  La Spezia  e  correlata  dal parere  favorevole  della
regione Liguria;
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini  sulla  sopra  indicata domanda  e  la
proposta  del   relativo  disciplinare  di  produzione   dei  vini  a
denominazione di  origine controllata "Cinque Terre"  e "Cinque Terre
Sciacchetra'",  pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale n.  125 del  31
maggio 1999;
  Ritenuto pertanto  necessario doversi  procedere alla  modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei   vini   "Cinque  Terre"   e   "Cinque   Terre  Sciacchetra'"   e
all'approvazione dello  stesso, in  conformita' al parere  espresso e
alla proposta formulata dal sopracitato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' modificato il disciplinare  di produzione della denominazione di
origine  controllata   dei  vini  "Cinque  Terre"   e  "Cinque  Terre
Sciacchetra'" e lo stesso e' approvato, nel testo annesso al presente
decreto.
  La  denominazione di  origine  controlta "Cinque  Terre" e  "Cinque
Terre  Sciacchetra'"  e'  riservata   ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed  ai requisiti stabiliti nel  disciplinare di produzione
di  cui al  comma 1  del presente  articolo le  cui norme  entrano in
vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.