Art. 2.
  I  soggetti  che intendono  porre  in  commercio, a  partire  dalla
vendemmia 1999,  i vini con  la denominazione di  origine controllata
"Cinque Terre" e "Cinque  Terre Sciacchetra'", provenienti da vigneti
non ancora iscritti all'albo  dei vigneti attualmente operante presso
la  Camera di  commercio competente  per territorio,  sono tenuti  ad
effettuare la denuncia dei  rispettivi terreni vitati, entro sessanta
giorni dalla data  di pubblicazione del presente decreto;  ai sensi e
per gli  effetti dell'art. 15 della  legge 10 febbraio 1992,  n. 164,
recante norme  relative all'albo dei  vigneti ed alla  denuncia delle
uve.