Art. 3.
  I vigneti  denunciati ai sensi  del precedente  art. 2, e  solo per
l'annata  1999,   possono  essere  iscritti  a   titolo  provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se, a giudizio degli organi  tecnici della regione Liguria, risultino
sufficientemente   documentati,   pur   non  essendo   ancora   stati
effettuati, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita'
previsti dalla normativa vigente.
  Nelle  denunce  dei  terreni  vitati i  conduttori  hanno  cura  di
indicare le  eventuali tipologie  e sottozone della  denominazione di
origine  controllata "Cinque  Terre"  e  "Cinque Terre  Sciacchetra'"
ottenibili da ciascuna delle unita' produttive.
  Gli  organi  della regione  Liguria,  in  sede di  accertamento  di
idoneita'    di    ciascuna     superficie    vitata,    stabiliscono
l'ammissibilita'  all'utilizzo  delle  tipologie  e  delle  sottozone
indicate  dal  produttore  ai  fini  dell'istituzione  dell'albo  dei
vigneti della  denominazione di origine controllata  "Cinque Terre" e
"Cinque Terre Sciacchetra'".