Art. 3. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, e solo per l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Liguria, risultino sufficientemente documentati, pur non essendo ancora stati effettuati, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. Nelle denunce dei terreni vitati i conduttori hanno cura di indicare le eventuali tipologie e sottozone della denominazione di origine controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetra'" ottenibili da ciascuna delle unita' produttive. Gli organi della regione Liguria, in sede di accertamento di idoneita' di ciascuna superficie vitata, stabiliscono l'ammissibilita' all'utilizzo delle tipologie e delle sottozone indicate dal produttore ai fini dell'istituzione dell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetra'".