Art. 4.
  Chiunque produce,  vende, pone  in vendita o  comunque distribuisce
per  il consumo  vini  con la  denominazione  di origine  controllata
"Cinque Terre"  e "Cinque Terre  Sciacchetra'" e' tenuto, a  norma di
legge,  all'osservanza delle  condizioni  e  dei requisiti  stabiliti
nell'annesso disciplinare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 settembre 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo