(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
  DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE  DEI  VINI A  DENOMINAZIONE Dl  ORIGINE
CONTROLLATA "CINQUE TERRE" E "CINQUE TERRE SCIACCHETRA'".
                               Art. 1.
                         Denominazioni e vini
  La denominazione  d'origine controllata,  "Cinque Terre"  anche con
l'eventuale specificazione delle seguenti sottozone: "Costa de Sera",
Costa de  Campu, Costa da  Posa e "Cinque Terre  Sciacchetra'", anche
nelle tipologie "Passito" e "Riserva" e' riservata ai vini bianchi ed
ai  vini  bianchi  passiti,  che  rispondono  alle  condizioni  e  ai
requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Base ampelografica
  I vini di cui all'art. 1  devono essere ottenuti dalle uve prodotte
dai vigneti  aventi nell'ambito  aziendale, la  seguente composizione
ampelografica:
    vitigni principali: bosco per almeno il 40%.
  Possono  concorrere alla  produzione  di detti  vini  anche le  uve
provenienti dai  vitigni Albarola e Vermentino  presenti nei vigneti,
da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 40%;
  vitigni complementari:  quelli autorizzati e/o raccomandati  per la
provincia di La Spezia fino a un massimo del 20%.
  Il vino a denominazione di  origine controllata "Cinque Terre" puo'
essere designato con  una delle seguenti sottozone:  "Costa de Sera",
"Costa da Posa", "Costa de  Campu", se esclusivamente ottenuti da uve
prodotte  da vigneti  situati  nelle rispettive  zone delimitate  nel
successivo art. 3.
                               Art. 3.
                     Zona di produzione delle uve
  La zona  di produzione delle  uve atte  alla produzione dei  vini a
denominazione d'origine  controllata "Cinque  Terre" e  "Cinque Terre
Sciacchetra'"  ricade nella  provincia  di La  Spezia  e comprende  i
terreni  vocati alla  qualita'  degli interi  comuni di  Riomaggiore,
Vernazza, e Monterosso nonche' parte  del territorio del comune di La
Spezia  denominato "Tramonti  di Biassa"  e "Tramonti  di Campiglia",
confinante a  nordovest col territorio  del comune di  Riomaggiore, a
nordest con la mulattiera che dal  Monte della Madonna (quota 527) va
verso sudest, passa per la chiesa di S. Antonio (quota 510), tocca le
quote 567-588-562, l'abitato  di Campiglia e S.  Caterina (quota 398)
da dove  segue la rotabile a  fondo naturale fino alla  quota 351. Da
tale punto  la linea  di delimitazione di  tale territorio,  segue il
sentiero che  passa per la quota  368 fino ad incontrare  la linea di
confine del comune di Portovenere, che segue fino al mare.
  La  sottozona "Costa  de Sera"  e' cosi'  delimitata: dalla  strada
litoranea  La Spezia-Manarola  in corrispondenza  dell'ingresso della
galleria di Lemmen  si scende seguendo la linea  di delimitazione del
foglio  di  mappa n.  30  con  i  fogli n.  31  e  32 fino  al  mare,
costeggiando il quale,  in direzione ovest, si raggiunge  la foce del
Fosso di  Val di Serra che  si segue risalendo fino  a ritornare alla
quota  della  strada  litoranea.  Da  qui  in  direzione  est  ci  si
ricongiunge con il punto di origine.
  La predetta  sottozona risulta compresa  nel foglio di mappa  n. 30
del comune di Riomaggiore.
   La sottozona "Costa de Campu" e' cosi' delimitata:
  scendendo lungo la strada  provinciale La Spezia-Manarola nel punto
in cui  si supera  il canale  del Groppo  si sale  lungo la  linea di
separazione del  foglio di mappa  n. 16 con il  foglio n. 11  fino ad
incontrare  la  strada  comunale  di  Fiesse che  si  segue  fino  ad
incontrare la strada comunale di Campo. Da qui si segue, in direzione
ovest,  la linea  di separazione  del foglio  di mappa  n. 15  con il
foglio   n.  8   fino  ad   incontrare  la   strada  comunale   della
Callora-Donega che si segue, scendendo,  fino ad incrociare la strada
comunale del luogo seguendo la  quale in direzione est, si raggiunge,
in prossimita' della Chiesa il Canale del Groppo e da qui, risalendo,
fino al punto di origine.
  La predetta sottozona  risulta compresa nei fogli di mappa  n. 15 e
16 del comune di Riomaggiore.
  La sottozona di produzione "Costa da Posa" e' cosi' delimitata:
  dalla     strada    provinciale     Groppo-Volastra-Corniglia    in
corrispondenza  del  Rio della  Valle  Asciutta  si scende,  seguendo
questo, fino  al mare  costeggiando il quale,  in direzione  ovest si
raggiunge  la foce  del  Rio  Molinello. Si  risale  il  Rio fino  ad
incrociare  la  strada  comunale Vecchia  Corniglia-Volastra  che  si
segue, salendo, fino all'intersezione  della linea di separazione del
foglio di mappa n. 4 con il foglio n. 1 del comune di Riomaggiore. Da
qui si segue la  linea di delimitazione del foglio 4  con il foglio 1
fino     a     ritornare     sulla     strada     provinciale     del
Groppo-Volastra-Corniglia e da qui, verso est, si ritorna al punto di
origine.
  La predetta sottozona risulta compresa nel foglio di mappa n. 4 del
comune di Riomaggiore.
                               Art. 4.
                       Norme per la viticoltura
  Le condizioni ambientali dei  vigneti destinati alla produzione dei
vini "Cinque  Terre" e  "Cinque Terre  Sciacchera'" e  delle relative
sottozone devono essere quelle normali  della zona e atte a conferire
alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
  I vigneti devono trovarsi  unicamente su terreni collinari ritenuti
idonei per  le produzioni  della denominazione di  origine di  cui si
tratta.
  Sono   da    escludere   i    terreni   eccessivamente    umidi   o
insufficientemente soleggiati.
  Per  i nuovi  impianti e  i reimpianti  la densita'  dei ceppi  per
ettaro non puo essere inferiore a 6250.
  I  sesti di  impianto e  le  forme di  allevamento consentiti  sono
quelli gia'  usati nella  zona o  comunque atti  a non  modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso.
  La produzione  massima di  uva a ettaro  e il  titolo alcolometrico
volumico naturale minimo sono le seguenti:
                                                Titolo alcolometrico
Tipologia o sottozona         Produzione uva      volumico naturale
                              tonn./ettaro          minimo % vol
       --                           --                    --
"Cinque Terre"                non sup. a 9 tonn         10,5%
"Cinque Terre Sciacchetra'"   non sup. a 9 tonn/ha      10,5%
"Cinque Terre" Costa de Sera  non sup. a 8,5 tonn/ha    11,0%
"Cinque Terre" Costa de
  Campu                       non sup. a 8,5 tonn/ha    11,0%
"Cinque Terre" Costa da
  Posa                        non sup. a 8,5 tonn/ha    11,0%
  La regione Liguria, con  proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate e la Camera  di commercio di La Spezia, ogni
anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico
ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo
di  produzione   inferiore  a   quello  fissato,   dandone  immediata
comunicazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole  -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
                               Art. 5.
                      Norme per la vinificazione
  Le operazioni di vinificazione per i  vini di cui all'art. 1 devono
essere effettuate  nell'interno della  zona di  produzione delimitata
nel precedente art 3, comma 1. All'interno della predetta zona devono
anche   essere    effettuate   l'appassimento    e   l'invecchiamento
obbligatorio per il vino a Doc "Cinque Terre Sciacchetra'".
  Il vino a  Doc "Cinque Terre Sciacchetra'" deve  essere ottenuto da
parziale appassimento delle  uve dopo la raccolta,  in luoghi idonei,
ventilati, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 17 alcol
potenziali.
  La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a Doc
"Cinque Terre  Sciacchetra'" non puo'  avvenire prima del  1 novembre
dell'anno della vendemmia.
  Le  rese massime  dell'uva in  vino, comprese  l'eventuale aggiunta
correttiva  e  la produzione  massima  di  vino  per ettaro  sono  le
seguenti:
                                                 Produzione massima
  Tipologia o sottozona          Resa uva/vino       di vino/ha
       --                              --                  --
"Cinque Terre"                      max 70%               63 hl
"Cinque Terre" Costa de Sera        max 70%               59,5 hl
"Cinque Terre" Costa de Campu       max 70%               59,5 hl
"Cinque Terre" Costa da Posa        max 70%               59,5 hl
"Cinque Terre Sciacchetra'"         max 35%               31,5 hl
  Qualora la  resa uva/vino superi i  limiti di cui sopra,  ma non il
75% per  i vini  "Cinque Terre"  con le  sottozone "Costa  de Campu",
"Costa de Sera", "Costa  da Posa" o il 40% per  il vino "Cinque Terre
Sciacchetra'", anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del
massimo  consentito, l'eccedenza  non ha  diritto alla  denominazione
d'origine. Oltre  detto limite  decade il diritto  alla denominazione
d'origine controllata per tutta la partita.
  Il  vino  a  denominazione  di origine  controllata  "Cinque  Terre
Sciacchetra'" non puo' essere immesso al consumo se non dopo il primo
novembre dell'anno successivo alla vendemmia.
  Il vino "Cinque Terre Sciacchetra'" riserva non puo' essere immesso
al consumo prima del 1 novembre del 3 anno successivo alla vendemmia.
                               Art. 6.
                      Caratteristiche al consumo
  I   vini   di   cui   all'art.  1   devono   rispondere,   all'atto
dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
 "Cinque Terre":
   colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, vivo;
   profumo: intenso, netto, fine, persistente;
   sapore: secco, gradevole, sapido, caratteristico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol;
   acidita' totale minima: 5,0 g/l;
   estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
 "Cinque Terre" Costa de Sera:
   colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, vivo;
   profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito;
   sapore: secco, sapido, intenso, gradevole;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
   acidita' totale minima: 5,0 g/l;
   estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
 "Cinque Terre" Costa de Campu:
   colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, vivo;
    profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito;
   sapore: secco, sapido, intenso, gradevole;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
   acidita' totale minima: 5,0 g/l;
   estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
 "Cinque Terre" Costa da Posa:
   colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, vivo;
   profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito;
   sapore: secco, sapido, intenso, gradevole;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
   acidita' totale minima: 5,0 g/l;
   estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
 "Cinque Terre Sciacchetra'":
  colore: giallo dorato con riflessi ambrati, di bella vivacita';
  profumo: intenso di vino  passito, caratteristico profumo di miele,
piacevole;
  sapore: da  dolce ad abboccato,  armonico, di buona struttura  e di
buon corpo,  piacevole e  lungo in  bocca con  retrogusto mandorlato,
gradevole;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo:  17% vol di cui almeno
13,5 svolti;
   acidita' totale minima: 5,0 g/l;
   estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.
 "Cinque Terre Sciacchetra'" riserva:
   colore: da dorato fino ad ambrato;
  profumo: intenso di vino passito, piacevole, caratteristico;
  sapore: da  dolce ad abboccato,  armonico, di buona struttura  e di
buon corpo,  piacevole e  lungo in  bocca con  retrogusto mandorlato,
gradevole;
  titolo alcolometrico  volumico totale minimo: 17,0%,  di cui almeno
13,5 svolti;
   acidita' totale minima: 5,0 g/l;
   estratto secco netto minimo: 23,0 g/l.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare
i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio
decreto.
  In relazione  all'eventuale conservazione  in recipienti  di legno,
ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare percezione di legno.
                               Art. 7.
              Etichettatura designazione e presentazione
  Nella etichettatura,  designazione e presentazione dei  vini di cui
all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi "fine",  "scelto", "selezionato",  e similari.  E' tuttavia
consentito  l'uso di  indicazioni  che facciano  riferimento a  nomi,
ragioni sociali,  marchi privati, non aventi  significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
  Per  i  vini a  denominazione  di  origine  controllata di  cui  al
precedente art.  1 e'  consentito altresi'  l'uso di  indicazioni che
facciano  riferimento  a  comuni   e  frazioni  comprese  nella  zona
delimitata  dal   precedente  art.  3,  dalle   quali  effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto.
  Le  menzioni  facoltative esclusi  i  marchi  e' i  nomi  aziendali
possono  essere riportate  nell'etichettatura  soltanto in  caratteri
tipografici non  piu' grandi o  evidenti di quelli utilizzati  per la
denominazione  d'origine  del  vino,  salve le  norme  generali  piu'
restrittive.
  Sulle   bottiglie  o   altri   recipienti  contenenti   i  vini   a
denominazione di  origine controllata "Cinque Terre"  e "Cinque Terre
Sciacchetra'"  e'  consentito  riportare in  etichetta  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve, tale indicazione e' obbligatoria
per  i vini  a denominazione  di origine  controllata "Cinque  terre"
riserva e "Cinque Terre" con le specificazioni delle sottozone.
  E'  consentito   altresi'  l'uso   di  indicazioni   geografiche  e
toponomastiche   aggiuntive  che   facciano   riferimento  a   unita'
amministrative,  frazioni,  aree,  zone, localita',  fattorie,  dalle
quali  effettivamente  provengono  le  uve   da  cui  il  vino  cosi'
qualificato e' stato ottenuto, purche' comprese nella zona delimitata
nel precedente art. 3, nel rispetto della normativa vigente.
                               Art. 8.
                           Confezionamento
  I vini  di cui  al presente disciplinare  devono essere  immessi al
consumo  confezionati   in  bottiglie  di  vetro   di  forma  renana,
borgognotta e bordolese con capacita' da lt 0,250 a lt 0,750.
  Non sono ammesse le chiusure con  tappi a corona, capsule a strappo
o altre chiusure analoghe.
  E' ammessa la chiusura a vite  per le bottiglie di capacita' fino a
lt 0,375.