Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE Dl ORIGINE CONTROLLATA "CINQUE TERRE" E "CINQUE TERRE SCIACCHETRA'". Art. 1. Denominazioni e vini La denominazione d'origine controllata, "Cinque Terre" anche con l'eventuale specificazione delle seguenti sottozone: "Costa de Sera", Costa de Campu, Costa da Posa e "Cinque Terre Sciacchetra'", anche nelle tipologie "Passito" e "Riserva" e' riservata ai vini bianchi ed ai vini bianchi passiti, che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. Base ampelografica I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: vitigni principali: bosco per almeno il 40%. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni Albarola e Vermentino presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 40%; vitigni complementari: quelli autorizzati e/o raccomandati per la provincia di La Spezia fino a un massimo del 20%. Il vino a denominazione di origine controllata "Cinque Terre" puo' essere designato con una delle seguenti sottozone: "Costa de Sera", "Costa da Posa", "Costa de Campu", se esclusivamente ottenuti da uve prodotte da vigneti situati nelle rispettive zone delimitate nel successivo art. 3. Art. 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetra'" ricade nella provincia di La Spezia e comprende i terreni vocati alla qualita' degli interi comuni di Riomaggiore, Vernazza, e Monterosso nonche' parte del territorio del comune di La Spezia denominato "Tramonti di Biassa" e "Tramonti di Campiglia", confinante a nordovest col territorio del comune di Riomaggiore, a nordest con la mulattiera che dal Monte della Madonna (quota 527) va verso sudest, passa per la chiesa di S. Antonio (quota 510), tocca le quote 567-588-562, l'abitato di Campiglia e S. Caterina (quota 398) da dove segue la rotabile a fondo naturale fino alla quota 351. Da tale punto la linea di delimitazione di tale territorio, segue il sentiero che passa per la quota 368 fino ad incontrare la linea di confine del comune di Portovenere, che segue fino al mare. La sottozona "Costa de Sera" e' cosi' delimitata: dalla strada litoranea La Spezia-Manarola in corrispondenza dell'ingresso della galleria di Lemmen si scende seguendo la linea di delimitazione del foglio di mappa n. 30 con i fogli n. 31 e 32 fino al mare, costeggiando il quale, in direzione ovest, si raggiunge la foce del Fosso di Val di Serra che si segue risalendo fino a ritornare alla quota della strada litoranea. Da qui in direzione est ci si ricongiunge con il punto di origine. La predetta sottozona risulta compresa nel foglio di mappa n. 30 del comune di Riomaggiore. La sottozona "Costa de Campu" e' cosi' delimitata: scendendo lungo la strada provinciale La Spezia-Manarola nel punto in cui si supera il canale del Groppo si sale lungo la linea di separazione del foglio di mappa n. 16 con il foglio n. 11 fino ad incontrare la strada comunale di Fiesse che si segue fino ad incontrare la strada comunale di Campo. Da qui si segue, in direzione ovest, la linea di separazione del foglio di mappa n. 15 con il foglio n. 8 fino ad incontrare la strada comunale della Callora-Donega che si segue, scendendo, fino ad incrociare la strada comunale del luogo seguendo la quale in direzione est, si raggiunge, in prossimita' della Chiesa il Canale del Groppo e da qui, risalendo, fino al punto di origine. La predetta sottozona risulta compresa nei fogli di mappa n. 15 e 16 del comune di Riomaggiore. La sottozona di produzione "Costa da Posa" e' cosi' delimitata: dalla strada provinciale Groppo-Volastra-Corniglia in corrispondenza del Rio della Valle Asciutta si scende, seguendo questo, fino al mare costeggiando il quale, in direzione ovest si raggiunge la foce del Rio Molinello. Si risale il Rio fino ad incrociare la strada comunale Vecchia Corniglia-Volastra che si segue, salendo, fino all'intersezione della linea di separazione del foglio di mappa n. 4 con il foglio n. 1 del comune di Riomaggiore. Da qui si segue la linea di delimitazione del foglio 4 con il foglio 1 fino a ritornare sulla strada provinciale del Groppo-Volastra-Corniglia e da qui, verso est, si ritorna al punto di origine. La predetta sottozona risulta compresa nel foglio di mappa n. 4 del comune di Riomaggiore. Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchera'" e delle relative sottozone devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi unicamente su terreni collinari ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo essere inferiore a 6250. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono le seguenti: Titolo alcolometrico Tipologia o sottozona Produzione uva volumico naturale tonn./ettaro minimo % vol -- -- -- "Cinque Terre" non sup. a 9 tonn 10,5% "Cinque Terre Sciacchetra'" non sup. a 9 tonn/ha 10,5% "Cinque Terre" Costa de Sera non sup. a 8,5 tonn/ha 11,0% "Cinque Terre" Costa de Campu non sup. a 8,5 tonn/ha 11,0% "Cinque Terre" Costa da Posa non sup. a 8,5 tonn/ha 11,0% La regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e la Camera di commercio di La Spezia, ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art 3, comma 1. All'interno della predetta zona devono anche essere effettuate l'appassimento e l'invecchiamento obbligatorio per il vino a Doc "Cinque Terre Sciacchetra'". Il vino a Doc "Cinque Terre Sciacchetra'" deve essere ottenuto da parziale appassimento delle uve dopo la raccolta, in luoghi idonei, ventilati, fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 17 alcol potenziali. La vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a Doc "Cinque Terre Sciacchetra'" non puo' avvenire prima del 1 novembre dell'anno della vendemmia. Le rese massime dell'uva in vino, comprese l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti: Produzione massima Tipologia o sottozona Resa uva/vino di vino/ha -- -- -- "Cinque Terre" max 70% 63 hl "Cinque Terre" Costa de Sera max 70% 59,5 hl "Cinque Terre" Costa de Campu max 70% 59,5 hl "Cinque Terre" Costa da Posa max 70% 59,5 hl "Cinque Terre Sciacchetra'" max 35% 31,5 hl Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini "Cinque Terre" con le sottozone "Costa de Campu", "Costa de Sera", "Costa da Posa" o il 40% per il vino "Cinque Terre Sciacchetra'", anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. Il vino a denominazione di origine controllata "Cinque Terre Sciacchetra'" non puo' essere immesso al consumo se non dopo il primo novembre dell'anno successivo alla vendemmia. Il vino "Cinque Terre Sciacchetra'" riserva non puo' essere immesso al consumo prima del 1 novembre del 3 anno successivo alla vendemmia. Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: "Cinque Terre": colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, vivo; profumo: intenso, netto, fine, persistente; sapore: secco, gradevole, sapido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 % vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. "Cinque Terre" Costa de Sera: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, vivo; profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito; sapore: secco, sapido, intenso, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. "Cinque Terre" Costa de Campu: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, vivo; profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito; sapore: secco, sapido, intenso, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. "Cinque Terre" Costa da Posa: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, vivo; profumo: intenso, netto, fine e persistente, composito; sapore: secco, sapido, intenso, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. "Cinque Terre Sciacchetra'": colore: giallo dorato con riflessi ambrati, di bella vivacita'; profumo: intenso di vino passito, caratteristico profumo di miele, piacevole; sapore: da dolce ad abboccato, armonico, di buona struttura e di buon corpo, piacevole e lungo in bocca con retrogusto mandorlato, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% vol di cui almeno 13,5 svolti; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 23,0 g/l. "Cinque Terre Sciacchetra'" riserva: colore: da dorato fino ad ambrato; profumo: intenso di vino passito, piacevole, caratteristico; sapore: da dolce ad abboccato, armonico, di buona struttura e di buon corpo, piacevole e lungo in bocca con retrogusto mandorlato, gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0%, di cui almeno 13,5 svolti; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 23,0 g/l. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto. In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare percezione di legno. Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Per i vini a denominazione di origine controllata di cui al precedente art. 1 e' consentito altresi' l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni e frazioni comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Le menzioni facoltative esclusi i marchi e' i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetra'" e' consentito riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, tale indicazione e' obbligatoria per i vini a denominazione di origine controllata "Cinque terre" riserva e "Cinque Terre" con le specificazioni delle sottozone. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone, localita', fattorie, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, purche' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, nel rispetto della normativa vigente. Art. 8. Confezionamento I vini di cui al presente disciplinare devono essere immessi al consumo confezionati in bottiglie di vetro di forma renana, borgognotta e bordolese con capacita' da lt 0,250 a lt 0,750. Non sono ammesse le chiusure con tappi a corona, capsule a strappo o altre chiusure analoghe. E' ammessa la chiusura a vite per le bottiglie di capacita' fino a lt 0,375.