Art. 4.
  1. Nell'ambito delle  finalita' di cui all'art. 27,  comma 3, della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'art. 18, comma 2, della legge 6
dicembre  1991,   n.  394,  l'area  naturale   marina  protetta  Capo
Carbonara, in particolare, persegue:
  a) la protezione ambientale dell'area marina interessata;
  b)  la  tutela  e  la valorizzazione  delle  risorse  biologiche  e
geomorfologiche della zona e il ripopolamento ittico;
  c) la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e
della biologia  degli ambienti  marini e costieri  dell'area naturale
marina  protetta  e  delle  peculiari  caratteristiche  ambientali  e
geomorfologiche della zona;
  d)  l'effettuazione  di programmi  di  carattere  educativo per  il
miglioramento della cultura generale  nel campo dell'ecologia e della
biologia marina;
  e) la  realizzazione di programmi  di studio e  ricerca scientifica
nei  settori  dell'ecologia, della  biologia  marina  e della  tutela
ambientale,  al   fine  di   assicurare  la   conoscenza  sistematica
dell'area;
  f) la promozione  di uno sviluppo socio-  economico compatibile con
la   rilevanza   naturalistico-    paesaggistica   dell'area,   anche
privilegiando   attivita'   tradizionali    locali   gia'   presenti;
nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con
le predette finalita', per  le attivita' relative alla canalizzazione
dei flussi  turistici e  di visite  guidate, la  determinazione della
disciplina relativa  dovra' prevedere specifiche facilitazioni  per i
mezzi di  trasporto collettivi  gestiti preferibilmente  da cittadini
residenti nel comune di Villasimius.