Art. 5. 1. All'interno dell'area naturale marina protetta Capo Carbonara, per come individuata e delimitata all'art. 2, sono vietate le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalita' istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare, sono vietate: a) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento, e, in genere, qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animalie vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee; b) l'alterazione con qualunque mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi e liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; c) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche e inquinanti; d) le attivita' che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area. 2. La zona A di riserva integrale comprende il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata (Settore Ovest isola di Serpentara): latitudine longitudine ____ ____ r) 39 07'.83 N 009 36'.43 E s) 39 08'.78 N 009 34'.76 E t) 39 09'.18 N 009 34'.76 E u) 39 09'.18 N 009 36'.46 E 3. In zona A, oltre a quanto indicato al comma 1 e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, sono vietati: a) l'asportazione, anche parziale, ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali; b) la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e unita' da diporto di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4; c) la balneazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4; d) la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata; e) la pesca subacquea. 4. In zona A e', invece, consentito: a) l'accesso al personale dell'ente gestore, per attivita' di servizio, e a quello scientifico, per lo svolgimento di ricerche debitamente autorizzate dall'ente gestore; b) le immersioni autorizzate dall'ente gestore a fini scientifici e la realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate dall'ente gestore medesimo, in aree limitate e secondo percorsi prefissati, tenendo comunque conto dell'esigenze di elevata tutela ambientale. 5. La zona B di riserva generale comprende i tratti di mare delimitati dalle congiungenti i punti appresso elencati ed indicati nella cartografia allegata: A) settore Est dell'isola di Serpentara: latitudine longitudine -- -- r) 3907'.83 N 00936'.43 E q) 3907'.83 N 00934'.84 E v) 3909'.33 N 00934'.84 E u) 3909'.18 N 00936'.46 E B) Secca dei Berni: latitudine longitudine -- -- n) 3906'.47 N 00933'.31 E o) 3906'.70 N 00932'.25 E p) 3907'.29 N 00933'.06 E C) Isola dei Cavoli - Capo Carbonara: latitudine longitudine -- -- a) 3906'.29 N 00930'.62 E (in costa) b) 3905'.39 N 00930'.30 E c) 3904'.08 N 00931'.94 E d) 3904'.92 N 00933'.10 E e) 3905'.95 N 00931'.87 E f) 3906'.05 N 00931'.28 E (in costa) D) Settore Sud dell'isola dei Cavoli: latitudine longitudine -- -- g) 3904'.12 N 00931'.88 E h) 3903'.72 N 00932'.47 E E) 3903'.37 N 00932'.05 E D) 3903'.37 N 00931'.40 E m) 3903'.37 N 00931'.13 E 6. In zona B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati: a) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto sopra stabilito al comma 4; b) la libera navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto al comma 4 ed al successivo comma 7; c) l'ormeggio non regolamentato; d) la pesca subacquea. 7. In tale zona, oltre a quanto indicato al comma 4 del presente art., sono invece consentiti: a) la navigazione a natanti ed imbarcazioni a bassa velocita' (non oltre 10 nodi), regolamentata dall'ente gestore; b) la pesca sia professionale che sportiva, previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area marina protetta; c) la balneazione; d) l'ormeggio alle apposite strutture predisposte dall'ente gestore; e) le immersioni con apparecchi autorespiratori, previamente autorizzate dall' ente gestore. 8. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del piu' generale perimetro dell'area naturale marina protetta, sopra delimitato all'art. 3. 9. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati: a) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 nonche' quanto stabilito al successivo comma 10, lettera a) del presente art.; b) l'ormeggio non regolamentato; c) la pesca subacquea. 10. In zona C, oltre a quanto indicato ai commi 4 e 7 del presente articolo, e' consentito: a) l'ancoraggio nei soli specchi acquei attrezzati allo scopo dall'ente gestore e opportunamente segnalati; b) la navigazione a natanti ed imbarcazioni; c) l'ormeggio, come regolamentato dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta; d) la pesca professionale ai pescatori residenti nel comune di Villasimius, e a quelli non residenti ove debitamente autorizzati dall'ente gestore sulla base di apposita disciplina relativa agli attrezzi ed allo sforzo di pesca; e) le imniersioni subacquee compatibili con la tutela delle specie viventi e la conservazione dei fondali (fotografia, riprese, turismo subacqueo, ecc.). 11. Le attivita' sopra elencate ai commi 4, 7 e 10 del presente articolo sono provvisoriamente consentite fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 9.