Art. 5.
  1. All'interno  dell'area naturale marina protetta  Capo Carbonara,
per  come  individuata  e  delimitata all'art.  2,  sono  vietate  le
attivita' che  possono compromettere la tutela  delle caratteristiche
dell'ambiente  oggetto della  protezione  e  le finalita'  istitutive
dell'area naturale  marina protetta medesima, ai  sensi dell'art. 19,
comma 3,  della legge 6 dicembre  1991, n. 394. In  particolare, sono
vietate:
  a) la  caccia, la  cattura, la raccolta,  il danneggiamento,  e, in
genere,  qualunque   attivita'  che   possa  costituire   pericolo  o
turbamento delle specie animalie  vegetali, ivi compresa l'immissione
di specie estranee;
  b)  l'alterazione   con  qualunque  mezzo,  diretta   o  indiretta,
dell'ambiente   geofisico   e   delle   caratteristiche   biochimiche
dell'acqua, nonche'  la discarica di  rifiuti solidi e liquidi  e, in
genere,  l'immissione di  qualsiasi  sostanza  che possa  modificare,
anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
  c)  l'introduzione   di  armi,  esplosivi  e   di  qualsiasi  mezzo
distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche e inquinanti;
  d) le  attivita' che possano  comunque arrecare danno,  intralcio o
turbativa  alla realizzazione  di programmi  di studio  e di  ricerca
scientifica da attuarsi nell'area.
  2.  La zona  A di  riserva integrale  comprende il  tratto di  mare
delimitato dalla  congiungente i punti appresso  elencati ed indicati
nella cartografia allegata (Settore Ovest isola di Serpentara):
        latitudine                     longitudine
          ____                             ____
r)    39 07'.83 N                       009 36'.43 E
s)    39 08'.78 N                       009 34'.76 E
t)    39 09'.18 N                       009 34'.76 E
u)    39 09'.18 N                       009 36'.46 E
  3. In  zona A,  oltre a quanto  indicato al comma  1 e  fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 4, sono vietati:
  a)  l'asportazione,  anche  parziale, ed  il  danneggiamento  delle
formazioni geologiche e minerali;
  b)  la navigazione,  l'accesso  e la  sosta con  navi  e unita'  da
diporto di qualsiasi  genere e tipo, fatto salvo  quanto previsto dal
successivo comma 4;
  c) la balneazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma
4;
  d) la  pesca, sia professionale  che sportiva, con  qualunque mezzo
esercitata;
    e) la pesca subacquea.
  4. In zona A e', invece, consentito:
  a)  l'accesso  al personale  dell'ente  gestore,  per attivita'  di
servizio,  e a  quello scientifico,  per lo  svolgimento di  ricerche
debitamente autorizzate dall'ente gestore;
  b) le immersioni autorizzate dall'ente gestore a fini scientifici e
la realizzazione di visite guidate subacquee, regolamentate dall'ente
gestore  medesimo, in  aree limitate  e secondo  percorsi prefissati,
tenendo comunque conto dell'esigenze di elevata tutela ambientale.
  5.  La zona  B  di  riserva generale  comprende  i  tratti di  mare
delimitati dalle  congiungenti i punti appresso  elencati ed indicati
nella cartografia allegata:
   A) settore Est dell'isola di Serpentara:
       latitudine                longitudine
          --                         --
   r)  39›07'.83 N              009›36'.43 E
   q)  39›07'.83 N              009›34'.84 E
   v)  39›09'.33 N              009›34'.84 E
   u)  39›09'.18 N              009›36'.46 E
  B) Secca dei Berni:
       latitudine                longitudine
          --                         --
   n)  39›06'.47 N              009›33'.31 E
   o)  39›06'.70 N              009›32'.25 E
   p)  39›07'.29 N              009›33'.06 E
  C) Isola dei Cavoli - Capo Carbonara:
       latitudine                longitudine
          --                         --
   a)  39›06'.29 N              009›30'.62 E     (in costa)
   b)  39›05'.39 N              009›30'.30 E
   c)  39›04'.08 N              009›31'.94 E
   d)  39›04'.92 N              009›33'.10 E
   e)  39›05'.95 N              009›31'.87 E
   f)  39›06'.05 N              009›31'.28 E     (in costa)
  D) Settore Sud dell'isola dei Cavoli:
       latitudine                longitudine
          --                         --
   g)  39›04'.12 N              009›31'.88 E
   h)  39›03'.72 N              009›32'.47 E
   E)  39›03'.37 N              009›32'.05 E
   D)  39›03'.37 N              009›31'.40 E
   m)  39›03'.37 N              009›31'.13 E
  6.  In zona  B, oltre  a quanto  indicato al  comma 1  del presente
articolo, sono vietati:
  a) l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto sopra stabilito al comma
4;
  b) la libera  navigazione a motore, fatto salvo  quanto previsto al
comma 4 ed al successivo comma 7;
    c) l'ormeggio non regolamentato;
    d) la pesca subacquea.
  7. In  tale zona, oltre a  quanto indicato al comma  4 del presente
art., sono invece consentiti:
  a) la navigazione a natanti  ed imbarcazioni a bassa velocita' (non
oltre 10 nodi), regolamentata dall'ente gestore;
  b) la pesca sia professionale che sportiva, previamente autorizzata
dall'ente gestore dell'area marina protetta;
    c) la balneazione;
  d)  l'ormeggio   alle  apposite  strutture   predisposte  dall'ente
gestore;
  e)  le  immersioni   con  apparecchi  autorespiratori,  previamente
autorizzate dall' ente gestore.
  8. La  zona C di  riserva parziale  comprende il residuo  tratto di
mare  all'interno  del  piu' generale  perimetro  dell'area  naturale
marina protetta, sopra delimitato all'art. 3.
  9. In zona C, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:
  a) l'ancoraggio libero, fatto  salvo quanto previsto dal precedente
comma 4 nonche'  quanto stabilito al successivo comma  10, lettera a)
del presente art.;
    b) l'ormeggio non regolamentato;
    c) la pesca subacquea.
  10. In zona C, oltre a quanto  indicato ai commi 4 e 7 del presente
articolo, e' consentito:
  a)  l'ancoraggio  nei soli  specchi  acquei  attrezzati allo  scopo
dall'ente gestore e opportunamente segnalati;
    b) la navigazione a natanti ed imbarcazioni;
  c)  l'ormeggio,  come  regolamentato  dall'ente  gestore  dell'area
naturale marina protetta;
  d)  la pesca  professionale ai  pescatori residenti  nel comune  di
Villasimius,  e a  quelli non  residenti ove  debitamente autorizzati
dall'ente  gestore sulla  base di  apposita disciplina  relativa agli
attrezzi ed allo sforzo di pesca;
  e) le imniersioni subacquee compatibili  con la tutela delle specie
viventi e la conservazione  dei fondali (fotografia, riprese, turismo
subacqueo, ecc.).
  11. Le  attivita' sopra elencate  ai commi 4,  7 e 10  del presente
articolo sono provvisoriamente consentite  fino all'entrata in vigore
del regolamento di cui al successivo art. 9.