Art. 9. 1. Il regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area naturale marina protetta di Capo Carbonara, formulato entro centottanta giorni dall'ente delegato alla gestione anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure di deroga di cui al precedente art. 5, commi 4, 7 e 10, sara' approvato, sentita la regione autonoma della Sardegna, dal Ministero dell'ambiente ai sensi del combinato disposto dall'art. 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982 n. 979, e dall'art. 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. Nel suddetto regolamento dovra' essere prevista l'istituzione di un comitato tecnicoscientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva.