Art. 9.
  1.  Il  regolamento di  esecuzione  e  di organizzazione  dell'area
naturale  marina   protetta  di   Capo  Carbonara,   formulato  entro
centottanta giorni dall'ente delegato  alla gestione anche sulla base
dell'esperienza condotta nell'applicazione delle  misure di deroga di
cui al precedente  art. 5, commi 4, 7 e  10, sara' approvato, sentita
la regione  autonoma della  Sardegna, dal Ministero  dell'ambiente ai
sensi del combinato  disposto dall'art. 28, commi 6 e  7, della legge
31  dicembre 1982  n. 979,  e dall'art.  19, comma  5, della  legge 6
dicembre 1991, n. 394.
  2. Nel suddetto regolamento dovra' essere prevista l'istituzione di
un  comitato  tecnicoscientifico  con  compiti  di  ausilio  all'ente
gestore e alla commissione di riserva.