Art. 2.
  1. I  sostituti d'imposta  effettuano una riduzione  dei versamenti
delle  ritenute  fiscali,  relative  al  mese  di  pubblicazione  del
presente decreto, pari all'aumento percentuale dell'1,7 stabilito dal
decreto ministeriale  del 12 novembre 1998  e all'aumento percentuale
dell'1,8 indicato al  precedente art. 1. I sostituti  di cui all'art.
1, comma  2, percepiscono con  le stesse modalita'  l'adeguamento del
compenso loro spettante.