Art. 2. 1. I sostituti d'imposta effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento percentuale dell'1,7 stabilito dal decreto ministeriale del 12 novembre 1998 e all'aumento percentuale dell'1,8 indicato al precedente art. 1. I sostituti di cui all'art. 1, comma 2, percepiscono con le stesse modalita' l'adeguamento del compenso loro spettante.