Art. 3. 1. I centri autorizzati di assistenza fiscale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentano una fattura integrativa al Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, che eroga, secondo le modalita' disciplinate dal decreto ministeriale del 2 dicembre 1998, ad ogni singolo centro l'aumento percentuale dell'1,7 stabilito dal decreto ministeriale del 12 novembre 1998 e l'aumento percentuale dell'1,8 indicato al precedente art. 1. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 1999 Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano Il Ragioniere generale dello Stato Monorchio Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1999 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 35