Art. 3.
  1.  I  centri autorizzati  di  assistenza  fiscale, entro  quindici
giorni dalla  data di pubblicazione del  presente decreto, presentano
una  fattura integrativa  al Dipartimento  delle entrate  - Direzione
centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, che
eroga, secondo le modalita' disciplinate dal decreto ministeriale del
2  dicembre  1998,  ad  ogni  singolo  centro  l'aumento  percentuale
dell'1,7 stabilito  dal decreto ministeriale  del 12 novembre  1998 e
l'aumento percentuale dell'1,8 indicato al precedente art. 1.
  Il  presente  decreto sara'  trasmesso  all'organo  di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 15 giugno 1999
                                            Il direttore generale
                                       del Dipartimento delle entrate
                                                   Romano
Il Ragioniere generale dello Stato
           Monorchio
Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 35