Art. 10.
  1.  In   tutto  il   territorio  della   regione,  e'   vietata  la
movimentazione  di   animali  vivi,   a  qualsiasi  titolo   e  scopo
provenienti da allevamenti non accreditati.
  2. Lo spostamento dei suini effettuato sul territorio della regione
Sardegna, al di  fuori del comune in cui si  trova l'azienda, oltre a
quanto previsto dalle disposizioni  di cui all'ordinanza ministeriale
27 aprile 1983  e dagli articoli 14 e 15  del decreto ministeriale 18
ottobre  1991, n.  427, e  dal decreto  del Presidente  Repubblica 30
aprile  1996,  n. 317,  deve  avvenire  nel rispetto  delle  seguenti
ulteriori condizioni:
  a) visita veterinaria e controllo dell'azienda prima del carico dei
suini e contestuale rilascio del modello 4, al momento della partenza
dell'automezzo;
  b)   trasporto  senza   soste   intermedie   fino  all'azienda   di
destinazione;
  c) rilascio del modello 4 in quattro copie di cui una e' conservata
a  cura del  proprietario  o  detentore per  almeno  cinque anni  nel
registro di carico e scarico presente nell'azienda di spedizione, una
e'  trattenuta  dal  servizio  veterinario che  provvede,  dopo  aver
aggiornato l'anagrafe  relativa allo  scarico, a  trasmetterne copia,
via  telefax,  al  servizio veterinario  territorialmente  competente
sull'azienda  di destinazione,  sulla  base di  tale informazione  il
servizio veterinario  potra' predisporre  eventuali controlli  tesi a
verificare  l'effettivo  arrivo degli  animali  a  destinazione e  la
corretta tenuta ed aggiornamento del registro aziendale, le rimanenti
due copie scortano gli animali durante il trasporto e sono consegnate
al responsabile  dell'azienda di  destinazione il  quale e'  tenuto a
conservarne  una nel  registro  aziendale e  consegnare la  restante,
entro  24 ore  dall'arrivo, al  servizio veterinario  che provvedera'
all'aggiornamento dell'anagrafe relativa al carico. In questo modo il
servizio veterinario  di destinazione  avra' una  doppia informazione
dell'arrivo degli animali;
  d) notifica  della spedizione,  con almeno 48  ore di  anticipo, da
parte del proprietario o detentore  dei suini al servizio veterinario
di destinazione.
  3. Il modello  4, compilato conformemente alle  disposizioni di cui
al   comma   1,  lettera   a),   dal   veterinario  ufficiale   anche
nell'attestazione sanitaria posta a tergo, deve riportare:
   1) il numero d'ordine obbligatorio;
  2)   l'individuazione   dell'azienda    unita'   sanitaria   locale
competente;
   3) la targa dell'automezzo regolarmente autorizzato;
  4)  il cognome  e  nome  del proprietario  o  speditore dei  suini,
l'indirizzo dell'azienda con il numero di codice della stessa;
  5) l'esatta indicazione del destinatario e della destinazione;
  6) il codice del tatuaggio di tutti i suini che sono stati spediti.
  4. Delle prove sierologiche effettuate, ovvero della esenzione deve
essere fornita attestazione sul modello 4.
  5. Ai  suini destinati al  macello si applicano le  disposizioni di
cui ai commi 1  e 2; inoltre i suini destinati  al macello diversi da
quelli contemplati  nell'art. 2, comma  2, lettera b),  devono essere
sottoposti alle norme di controllo sierologico contenute nel piano di
eradicazione per la  peste suina africana approvato  con la decisione
98/703/CE della Commissione europea.
  6.  Il modello  4 che  scorta gli  animali al  macello deve  essere
compilato in quattro copie. Delle  quattro copie una e' conservata, a
cura  del  proprietario  o  detentore per  almeno  cinque  anni,  nel
registro di carico e scarico presente nell'azienda di spedizione, una
e' consegnata, entro sette giorni, al servizio veterinario competente
sull'azienda  di partenza  al  fine dell'aggiornamento  dell'anagrafe
relativa allo scarico  e le rimanenti due copie  scortano gli animali
durante il trasporto e sono consegnate al veterinario ufficiale della
struttura di  macellazione. Il  veterinario ufficiale  trattiene agli
atti del suo  ufficio una copia del modello 4.  La restante copia del
modello 4, recante l'attestazione  del veterinario responsabile della
struttura  dell'avvenuta  macellazione,  verra' inviata  al  servizio
competente per territorio sull'azienda  di spedizione affinche' possa
procedere alla  conferma dell'aggiornamento del  registro informatico
relativo allo scarico.