Art. 10. 1. In tutto il territorio della regione, e' vietata la movimentazione di animali vivi, a qualsiasi titolo e scopo provenienti da allevamenti non accreditati. 2. Lo spostamento dei suini effettuato sul territorio della regione Sardegna, al di fuori del comune in cui si trova l'azienda, oltre a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 27 aprile 1983 e dagli articoli 14 e 15 del decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, e dal decreto del Presidente Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, deve avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: a) visita veterinaria e controllo dell'azienda prima del carico dei suini e contestuale rilascio del modello 4, al momento della partenza dell'automezzo; b) trasporto senza soste intermedie fino all'azienda di destinazione; c) rilascio del modello 4 in quattro copie di cui una e' conservata a cura del proprietario o detentore per almeno cinque anni nel registro di carico e scarico presente nell'azienda di spedizione, una e' trattenuta dal servizio veterinario che provvede, dopo aver aggiornato l'anagrafe relativa allo scarico, a trasmetterne copia, via telefax, al servizio veterinario territorialmente competente sull'azienda di destinazione, sulla base di tale informazione il servizio veterinario potra' predisporre eventuali controlli tesi a verificare l'effettivo arrivo degli animali a destinazione e la corretta tenuta ed aggiornamento del registro aziendale, le rimanenti due copie scortano gli animali durante il trasporto e sono consegnate al responsabile dell'azienda di destinazione il quale e' tenuto a conservarne una nel registro aziendale e consegnare la restante, entro 24 ore dall'arrivo, al servizio veterinario che provvedera' all'aggiornamento dell'anagrafe relativa al carico. In questo modo il servizio veterinario di destinazione avra' una doppia informazione dell'arrivo degli animali; d) notifica della spedizione, con almeno 48 ore di anticipo, da parte del proprietario o detentore dei suini al servizio veterinario di destinazione. 3. Il modello 4, compilato conformemente alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), dal veterinario ufficiale anche nell'attestazione sanitaria posta a tergo, deve riportare: 1) il numero d'ordine obbligatorio; 2) l'individuazione dell'azienda unita' sanitaria locale competente; 3) la targa dell'automezzo regolarmente autorizzato; 4) il cognome e nome del proprietario o speditore dei suini, l'indirizzo dell'azienda con il numero di codice della stessa; 5) l'esatta indicazione del destinatario e della destinazione; 6) il codice del tatuaggio di tutti i suini che sono stati spediti. 4. Delle prove sierologiche effettuate, ovvero della esenzione deve essere fornita attestazione sul modello 4. 5. Ai suini destinati al macello si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2; inoltre i suini destinati al macello diversi da quelli contemplati nell'art. 2, comma 2, lettera b), devono essere sottoposti alle norme di controllo sierologico contenute nel piano di eradicazione per la peste suina africana approvato con la decisione 98/703/CE della Commissione europea. 6. Il modello 4 che scorta gli animali al macello deve essere compilato in quattro copie. Delle quattro copie una e' conservata, a cura del proprietario o detentore per almeno cinque anni, nel registro di carico e scarico presente nell'azienda di spedizione, una e' consegnata, entro sette giorni, al servizio veterinario competente sull'azienda di partenza al fine dell'aggiornamento dell'anagrafe relativa allo scarico e le rimanenti due copie scortano gli animali durante il trasporto e sono consegnate al veterinario ufficiale della struttura di macellazione. Il veterinario ufficiale trattiene agli atti del suo ufficio una copia del modello 4. La restante copia del modello 4, recante l'attestazione del veterinario responsabile della struttura dell'avvenuta macellazione, verra' inviata al servizio competente per territorio sull'azienda di spedizione affinche' possa procedere alla conferma dell'aggiornamento del registro informatico relativo allo scarico.