Art. 11. 1. L'applicazione delle misure stabilite nel presente decreto e di quelle previste dal piano di eradicazione e sorveglianza per la peste suina africana approvato con decisione n. 98/703/CE della Commissione europea, e' verificata e coordinata anche mediante l'adozione di eventuali misure protettive supplementari, dal Dipartimento alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita'. 2. Ai fini di cui al comma 1 e' costituito un Comitato nazionale di coordinamento e sorveglianza con il compito di: a) raccogliere dati sulle attivita' di sorveglianza svolte dalle autorita' della regione Sardegna; b) predisporre attrezzature per l'elaborazione dei dati; c) avere collegamenti rapidi con la regione Sardegna. 3. Il comitato di cui al comma 2, che avra' durata triennale e' costituito da: a) il direttore generale del Dipartimento alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria, presidente; b) un dirigente veterinario del Ministero della sanita' con funzioni di vicepresidente; c) un esperto del settore; d) un dipendente appartenente all'area C del ruolo del Ministero della sanita', con funzioni di segretario; e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'; f) un rappresentante della regione Sardegna; g) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna; h) un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche; i) il direttore dell'ufficio veterinario adempimenti comunitari di Porto Torres (Sassari); j) un rappresentante della regione EmiliaRomagna; k) un rappresentante della regione Lombardia; l) un rappresentante della regione Toscana; m) un rappresentante della regione Piemonte; n) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; o) un rappresentante dell'Associazione nazionale allevatori suini; p) un rappresentante dell'Associazione industriali delle carni - ASS.I.CA. 4. Con successivo decreto ministeriale si provvedera' alla nomina dei componenti. 5. Ai componenti compete il rimborso delle spese di missione. 6. Il Comitato nazionale di coordinamento e sorveglianza puo' avvalersi della collaborazione di esperti appositamente convocati. 7. Le spese necessarie al funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento e sorveglianza sono a carico degli interventi finanziati per l'attuazione del piano per l'eradicazione della peste suina africana dalla Sardegna, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello stato di previsione del Ministero della sanita'.