Art. 11.
  1. L'applicazione delle misure stabilite  nel presente decreto e di
quelle previste dal piano di eradicazione e sorveglianza per la peste
suina africana approvato con decisione n. 98/703/CE della Commissione
europea,  e' verificata  e  coordinata anche  mediante l'adozione  di
eventuali misure protettive  supplementari, dal Dipartimento alimenti
nutrizione  e  sanita'  pubblica   veterinaria  del  Ministero  della
sanita'.
  2. Ai fini di cui al comma 1 e' costituito un Comitato nazionale di
coordinamento e sorveglianza con il compito di:
  a) raccogliere  dati sulle  attivita' di sorveglianza  svolte dalle
autorita' della regione Sardegna;
  b) predisporre attrezzature per l'elaborazione dei dati;
    c) avere collegamenti rapidi con la regione Sardegna.
  3. Il  comitato di cui  al comma 2,  che avra' durata  triennale e'
costituito da:
  a)  il direttore  generale del  Dipartimento alimenti  nutrizione e
sanita' pubblica veterinaria, presidente;
  b)  un  dirigente  veterinario  del  Ministero  della  sanita'  con
funzioni di vicepresidente;
    c) un esperto del settore;
  d) un  dipendente appartenente all'area  C del ruolo  del Ministero
della sanita', con funzioni di segretario;
  e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
    f) un rappresentante della regione Sardegna;
  g)  un  rappresentante dell'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
della Sardegna;
  h)  un  rappresentante dell'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
dell'Umbria e delle Marche;
  i) il direttore dell'ufficio  veterinario adempimenti comunitari di
Porto Torres (Sassari);
    j) un rappresentante della regione EmiliaRomagna;
    k) un rappresentante della regione Lombardia;
    l) un rappresentante della regione Toscana;
    m) un rappresentante della regione Piemonte;
  n)  un   rappresentante  del  Ministero  delle   risorse  agricole,
alimentari e forestali;
  o) un rappresentante dell'Associazione nazionale allevatori suini;
  p) un  rappresentante dell'Associazione  industriali delle  carni -
ASS.I.CA.
  4. Con  successivo decreto ministeriale si  provvedera' alla nomina
dei componenti.
  5. Ai componenti compete il rimborso delle spese di missione.
  6.  Il  Comitato nazionale  di  coordinamento  e sorveglianza  puo'
avvalersi della collaborazione di esperti appositamente convocati.
  7. Le spese  necessarie al funzionamento del  Comitato nazionale di
coordinamento  e   sorveglianza  sono   a  carico   degli  interventi
finanziati per l'attuazione del  piano per l'eradicazione della peste
suina africana dalla Sardegna, senza  alcun onere aggiuntivo a carico
dello stato di previsione del Ministero della sanita'.