Art. 14. 1. Alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana, possono essere modificate le disposizioni previste dal presente decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore del medesimo. Il presente decreto sara' trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della sanita' ed entrera' in vigore il giorno successivo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 1999 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1999 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 57