Art. 14.
  1. Alla luce dell'evoluzione  della situazione epidemiologica della
peste  suina  africana,  possono essere  modificate  le  disposizioni
previste dal presente decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore
del medesimo.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso per  il  visto  all'Ufficio
centrale del bilancio  presso il Ministero della  sanita' ed entrera'
in  vigore  il  giorno  successivo la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 5 agosto 1999
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1999
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 57