Art. 2. 1. E' vietata la spedizione di carni suine fresche di animali appartenenti alla famiglia dei suidi dal territorio della regione Sardegna. 2. In deroga al primo comma sono consentite le spedizioni di carni suine al di fuori del territorio della regione Sardegna a condizione che tali carni siano state ottenute in un macello, in cui vengano macellati esclusivamente suini, provenienti dalle province di Cagliari, Sassari ed Oristano, appositamente autorizzato dal Ministero della sanita' tra quelli riconosciuti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e che siano stati ottenuti, in via alternativa: a) da suini da macello introdotti nella regione Sardegna dal rimanente territorio italiano ovvero nel rispetto delle condizioni di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 397, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 889 del 10 settembre 1982, e loro successive modifiche e conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, ed al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. I suddetti suini da macello devono essere trasportati direttamente dal porto di arrivo nell'isola al macello autorizzato, indicato sul certificato sanitario di scorta con lo stesso automezzo piombato all'origine; i suini devono essere macellati entro dodici ore dall'arrivo al macello; b) da suini: 1) allevati in un'azienda, situata nella provincia di Sassari, Oristano o Cagliari, riconosciuta ufficialmente indenne ai sensi del piano di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana, approvato con decisione n. 98/703/CE della Commissione europea; 2) rimasti per almeno quattro mesi nell'azienda di origine; 3) allevati in un'azienda che si trovi ad almeno dieci chilometri di distanza da focolaio di peste suina africana accertato negli ultimi tre mesi precedenti la spedizione; 4) allevati in un'azienda in cui nessun suino sia stato introdotto nei trenta giorni precedenti la spedizione; 5) identificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed allevati in un'azienda, dichiarata ufficialmente indenne ai sensi del piano di eradicazione della peste suina africana adottato con la decisione n. 98/703/CE della Commissione europea; 6) risultati negativi ad un programma di prove sierologiche per la peste suina africana nei dieci giorni precedenti il trasporto al macello. Il programma di controllo deve essere effettuato prelevando un campione di sangue su un numero di suini pari a quello indicato nella tabella di cui all'allegato I. All'atto del controllo ogni soggetto, sottoposto a prelievo sierologico, e' identificato mediante apposizione di una marca auricolare riportante un numero progressivo; 7) sottoposti ad un esame clinico nell'azienda di origine nelle ventiquattro ore precedenti il trasporto. Tutti i suini dell'azienda di origine debbono essere stati esaminati ed i locali relativi ispezionati; 8) trasportati direttamente dall'azienda di origine al macello designato. I mezzi di trasporto debbono essere stati puliti e disinfettati prima del carico ed essere poi sigillati dal veterinario ufficiale. I suini devono essere accompagnati da un certificato sanitario firmato dal veterinario ufficiale, conforme all'allegato II che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla lettera b); 9) macellati entro le dodici ore successive all'arrivo al macello. 3. Le carni ottenute da suini da macello di cui al comma 2 devono essere tenute separate dalle carni che non soddisfano i requisiti previsti alle lettere a) e b) del medesimo comma 2. 4. Le spedizioni di suini da macello provenienti dal territorio nazionale e destinate in Sardegna devono essere comunicate con almeno quarantotto ore d'anticipo dal servizio veterinario della azienda U.S.L, di spedizione a quello di destinazione.