Art. 2.
  1.  E' vietata  la spedizione  di  carni suine  fresche di  animali
appartenenti  alla famiglia  dei suidi  dal territorio  della regione
Sardegna.
  2. In deroga al primo comma  sono consentite le spedizioni di carni
suine al di fuori del  territorio della regione Sardegna a condizione
che tali  carni siano state  ottenute in  un macello, in  cui vengano
macellati  esclusivamente   suini,  provenienti  dalle   province  di
Cagliari,   Sassari  ed   Oristano,  appositamente   autorizzato  dal
Ministero della sanita' tra quelli riconosciuti ai sensi dell'art. 13
del decreto  legislativo 18 aprile  1994, n.  286, e che  siano stati
ottenuti, in via alternativa:
  a)  da  suini da  macello  introdotti  nella regione  Sardegna  dal
rimanente territorio italiano ovvero nel rispetto delle condizioni di
cui alla legge  30 aprile 1976, n. 397, e  del decreto del Presidente
della  Repubblica n.  889 del  10 settembre  1982, e  loro successive
modifiche  e  conformemente  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, ed al decreto legislativo 3 marzo
1993, n.  93. I suddetti  suini da macello devono  essere trasportati
direttamente dal  porto di arrivo nell'isola  al macello autorizzato,
indicato sul certificato sanitario di  scorta con lo stesso automezzo
piombato all'origine;  i suini  devono essere macellati  entro dodici
ore dall'arrivo al macello;
    b) da suini:
  1)  allevati in  un'azienda,  situata nella  provincia di  Sassari,
Oristano o Cagliari, riconosciuta  ufficialmente indenne ai sensi del
piano  di eradicazione  e  sorveglianza della  peste suina  africana,
approvato con decisione n. 98/703/CE della Commissione europea;
  2) rimasti per almeno quattro mesi nell'azienda di origine;
  3) allevati in  un'azienda che si trovi ad  almeno dieci chilometri
di  distanza da  focolaio  di peste  suina  africana accertato  negli
ultimi tre mesi precedenti la spedizione;
  4) allevati in un'azienda in  cui nessun suino sia stato introdotto
nei trenta giorni precedenti la spedizione;
  5)  identificati   ai  sensi  del  decreto   del  Presidente  della
Repubblica  30  aprile  1996,  n. 317,  ed  allevati  in  un'azienda,
dichiarata ufficialmente  indenne ai sensi del  piano di eradicazione
della peste  suina africana  adottato con  la decisione  n. 98/703/CE
della Commissione europea;
  6) risultati negativi ad un  programma di prove sierologiche per la
peste  suina africana  nei dieci  giorni precedenti  il trasporto  al
macello. Il programma di  controllo deve essere effettuato prelevando
un campione  di sangue su un  numero di suini pari  a quello indicato
nella  tabella di  cui all'allegato  I. All'atto  del controllo  ogni
soggetto, sottoposto a prelievo sierologico, e' identificato mediante
apposizione di una marca auricolare riportante un numero progressivo;
  7) sottoposti  ad un  esame clinico  nell'azienda di  origine nelle
ventiquattro ore precedenti il  trasporto. Tutti i suini dell'azienda
di  origine  debbono essere  stati  esaminati  ed i  locali  relativi
ispezionati;
  8)  trasportati direttamente  dall'azienda  di  origine al  macello
designato.  I  mezzi  di  trasporto debbono  essere  stati  puliti  e
disinfettati prima del carico ed essere poi sigillati dal veterinario
ufficiale.  I  suini devono  essere  accompagnati  da un  certificato
sanitario firmato dal veterinario ufficiale, conforme all'allegato II
che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla lettera b);
  9) macellati entro le dodici ore successive all'arrivo al macello.
  3. Le carni ottenute  da suini da macello di cui  al comma 2 devono
essere tenute  separate dalle  carni che  non soddisfano  i requisiti
previsti alle lettere a) e b) del medesimo comma 2.
  4. Le  spedizioni di  suini da  macello provenienti  dal territorio
nazionale e destinate in Sardegna devono essere comunicate con almeno
quarantotto  ore d'anticipo  dal servizio  veterinario della  azienda
U.S.L, di spedizione a quello di destinazione.