Art. 3. 1. Le carni spedite dal territorio della Sardegna, conformi ai requisiti di cui all'art. 2, anche se destinate al restante territorio nazionale, devono essere scortate dal certificato previsto all'art. 4, comma 1, lettera f), punto 2, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, integrato dalla seguente dicitura: "Carni conformi alla decisione della Commissione n. 95/108/CE, relativa ad alcune misure di protezione sanitaria contro la peste suina africana in Sardegna (Italia)".