Art. 3.
  1.  Le carni  spedite dal  territorio della  Sardegna, conformi  ai
requisiti  di  cui  all'art.  2,   anche  se  destinate  al  restante
territorio nazionale, devono essere scortate dal certificato previsto
all'art. 4, comma 1, lettera f),  punto 2, del decreto legislativo 18
aprile  1994,  n.  286,  integrato dalla  seguente  dicitura:  "Carni
conformi alla  decisione della Commissione n.  95/108/CE, relativa ad
alcune misure di protezione sanitaria  contro la peste suina africana
in Sardegna (Italia)".