Art 4. 1. E' vietata la spedizione dal territorio della regione Sardegna di prodotti a base di carni suine. 2. In deroga al comma 1 e' consentita la spedizione di prodotti a base di carni in zone al di fuori della regione Sardegna nel rispetto, in via alternativa, delle seguenti condizioni: a) prodotti ottenuti nel territorio della regione Sardegna che in via alternativa: 1) abbiano subito un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fc e' pari o superiore a 3,00; 2) siano stati prodotti, in uno stabilimento appositamente autorizzato dal Ministero della sanita' tra quelli riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, da carni che siano in via alternativa conformi alle disposizioni previste dall'art. 2, commi 2 e 3, ovvero introdotte nel territorio della regione Sardegna come carne suina fresca in conformita' al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, o al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e successive modifiche. b) prodotti ottenuti in stabilimenti al di fuori della regione Sardegna che abbiano mantenuto l'integrita' della confezione o dell'imballaggio originari.