Art 4.
  1. E' vietata  la spedizione dal territorio  della regione Sardegna
di prodotti a base di carni suine.
  2. In deroga  al comma 1 e' consentita la  spedizione di prodotti a
base  di  carni in  zone  al  di  fuori  della regione  Sardegna  nel
rispetto, in via alternativa, delle seguenti condizioni:
  a) prodotti ottenuti  nel territorio della regione  Sardegna che in
via alternativa:
  1) abbiano subito un trattamento  termico in recipiente ermetico il
cui valore Fc e' pari o superiore a 3,00;
  2)  siano   stati  prodotti,  in  uno   stabilimento  appositamente
autorizzato dal  Ministero della  sanita' tra quelli  riconosciuti ai
sensi del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 537, da carni che
siano  in   via  alternativa  conformi  alle   disposizioni  previste
dall'art.  2, commi  2 e  3, ovvero  introdotte nel  territorio della
regione Sardegna  come carne suina  fresca in conformita'  al decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286, o al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e successive modifiche.
  b)  prodotti ottenuti  in stabilimenti  al di  fuori della  regione
Sardegna  che  abbiano  mantenuto  l'integrita'  della  confezione  o
dell'imballaggio originari.