Art. 5. 1. I prodotti a base di carni di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), punto 2, conformi ai requisiti di cui all'art. 2, spediti dalla regione Sardegna, devono essere accompagnati dal certificato di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, integrato dalla seguente dicitura: "prodotti a base di carne conformi alla decisione n. 95/108/CE della Commissione relativa a determinate misure di protezione sanitaria contro la peste suina africana in Sardegna (Italia)". 2. I prodotti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), devono essere accompagnati dal certificato di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, integrato dalla seguente dicitura: "prodotti a base di carni suine oggetto di spedizione ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b), del presente decreto". 3. La compilazione del certificato di cui al comma 2 viene effettuata a cura del servizio veterinario sotto la cui competenza ricade territorialmente il luogo da cui avviene la spedizione; il medesimo servizio provvede inoltre a dare idonea comunicazione all'azienda U.S.L. di destinazione.