Art. 5.
  1. I prodotti a  base di carni di cui all'art.  4, comma 2, lettera
a), punto 2,  conformi ai requisiti di cui all'art.  2, spediti dalla
regione Sardegna,  devono essere accompagnati dal  certificato di cui
all'art. 5, comma 3, lettera  a), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 537, integrato dalla  seguente dicitura: "prodotti a base di
carne conformi alla decisione n. 95/108/CE della Commissione relativa
a determinate  misure di protezione  sanitaria contro la  peste suina
africana in Sardegna (Italia)".
  2. I prodotti di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), devono essere
accompagnati dal certificato di cui  all'art. 5, comma 3, lettera a),
del decreto  legislativo 30  dicembre 1992,  n. 537,  integrato dalla
seguente  dicitura:  "prodotti  a  base di  carni  suine  oggetto  di
spedizione ai  sensi dell'art. 4,  comma 2, lettera b),  del presente
decreto".
  3.  La  compilazione  del  certificato  di cui  al  comma  2  viene
effettuata a  cura del servizio  veterinario sotto la  cui competenza
ricade territorialmente  il luogo  da cui  avviene la  spedizione; il
medesimo  servizio  provvede  inoltre  a  dare  idonea  comunicazione
all'azienda U.S.L. di destinazione.