Art. 7. 1. In deroga a quanto stabilito all'art. 6 e' consentita: a) l'uscita di suini vivi da macello dalla provincia di Nuoro verso le province di Cagliari, Oristano e Sassari a condizione che detti suini: 1) siano originari da aziende ufficialmente indenni ai sensi del piano di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana, approvato con decisione 98/703/CE della Commissione europea; 2) siano rimasti per almeno quattro mesi nell'azienda di origine ovvero, se di eta' inferiore, nati ed allevati nell'azienda di origine; 3) siano stati allevati in una azienda che si trovi almeno 10 km di distanza da qualsiasi focolaio di peste suina africana accertato nei tre mesi precedenti la spedizione; 4) siano stati allevati in una azienda in cui nessun suino proveniente da allevamenti localizzati in provincia di Nuoro sia stato introdotto nei sessanta giorni precedente la spedizione; 5) siano risultati negativi ad una prova sierologica per la peste suina africana effettuata nei dieci giorni precedenti il trasporto al macello. All'atto del controllo ogni soggetto, sottoposto a prelievo sierologico, e' identificato mediante apposizione di marca auricolare riportante un numero progressivo; 6) siano sottoposti ad un esame clinico nell'azienda di origine nelle ventiquattro ore precedenti il trasporto. Tutti i suini della azienda di origine debbono essere stati esaminati ed i locali relativi ispezionati; 7) siano trasportati direttamente dall'azienda di origine al macello designato. I mezzi di trasporto debbono essere stati puliti e disinfettati prima del carico ed essere poi sigillati dal veterinario ufficiale. I suini devono essere accompagnati da un certificato sanitario firmato dal veterinario ufficiale, conforme all'allegato modello 1 che attesti il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo; 8) siano macellati entro le dodici ore successive all'arrivo al macello; 9) siano identificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed allevati in una azienda che sia dichiarata ufficialmente indenne ai sensi del piano di eradicazione della peste suina africana adottato con decisione 98/703/CE della Commissione europea; b) la commercializzazione dalla provincia di Nuoro verso le provincie di Cagliari, Oristano o Sassari: 1) di carni suine conformi a quanto indicato all'art. 2, comma 2, ovvero ottenute da suini che rispondano ai requisiti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e macellati in uno stabilimento riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, ovvero introdotte nel territorio della regione Sardegna come carne suina fresca, in conformita' al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, oppure al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e successive modifiche; 2) di prodotti a base di carni suine ottenuti con carni conformi a quanto indicato al punto 1).