Art. 7.
  1. In deroga a quanto stabilito all'art. 6 e' consentita:
  a) l'uscita di suini vivi da macello dalla provincia di Nuoro verso
le province  di Cagliari, Oristano  e Sassari a condizione  che detti
suini:
  1) siano  originari da aziende  ufficialmente indenni ai  sensi del
piano  di eradicazione  e  sorveglianza della  peste suina  africana,
approvato con decisione 98/703/CE della Commissione europea;
  2) siano  rimasti per almeno  quattro mesi nell'azienda  di origine
ovvero,  se  di eta'  inferiore,  nati  ed allevati  nell'azienda  di
origine;
  3) siano stati allevati in una azienda che si trovi almeno 10 km di
distanza da qualsiasi focolaio di  peste suina africana accertato nei
tre mesi precedenti la spedizione;
  4)  siano  stati  allevati  in  una azienda  in  cui  nessun  suino
proveniente  da allevamenti  localizzati  in provincia  di Nuoro  sia
stato introdotto nei sessanta giorni precedente la spedizione;
  5) siano risultati  negativi ad una prova sierologica  per la peste
suina africana effettuata nei dieci giorni precedenti il trasporto al
macello. All'atto del controllo  ogni soggetto, sottoposto a prelievo
sierologico, e' identificato mediante apposizione di marca auricolare
riportante un numero progressivo;
  6) siano  sottoposti ad  un esame  clinico nell'azienda  di origine
nelle ventiquattro ore  precedenti il trasporto. Tutti  i suini della
azienda  di  origine  debbono  essere stati  esaminati  ed  i  locali
relativi ispezionati;
  7)  siano  trasportati  direttamente  dall'azienda  di  origine  al
macello designato. I mezzi di trasporto debbono essere stati puliti e
disinfettati prima del carico ed essere poi sigillati dal veterinario
ufficiale.  I  suini devono  essere  accompagnati  da un  certificato
sanitario  firmato dal  veterinario ufficiale,  conforme all'allegato
modello 1  che attesti il rispetto  dei requisiti di cui  al presente
articolo;
  8) siano  macellati entro  le dodici  ore successive  all'arrivo al
macello;
  9) siano  identificati ai  sensi del  decreto del  Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed allevati in una azienda che sia
dichiarata ufficialmente  indenne ai sensi del  piano di eradicazione
della  peste suina  africana adottato  con decisione  98/703/CE della
Commissione europea;
  b)  la  commercializzazione  dalla  provincia  di  Nuoro  verso  le
provincie di Cagliari, Oristano o Sassari:
  1) di carni  suine conformi a quanto indicato all'art.  2, comma 2,
ovvero ottenute da suini che rispondano  ai requisiti di cui al comma
1, lettera a), del presente  articolo e macellati in uno stabilimento
riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286,
ovvero introdotte  nel territorio  della regione Sardegna  come carne
suina fresca, in  conformita' al decreto legislativo  18 aprile 1994,
n.  286,  oppure  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
settembre 1982, n. 889, e successive modifiche;
  2) di prodotti a base di  carni suine ottenuti con carni conformi a
quanto indicato al punto 1).