Art. 8.
  1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 7,
e'  consentita  la  spedizione  al  di  fuori  del  territorio  della
provincia di Nuoro di prodotti a base di carne suina a condizione che
siano stati  prodotti, in uno stabilimento  appositamente autorizzato
dal  Ministero della  sanita' tra  quelli riconosciuti  ai sensi  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, da carni introdotte nel
territorio regionale  oppure da carni provenienti  dalle provincie di
Sassari, Oristano,  e Cagliari  ottenute in conformita'  dell'art. 2,
comma 2 e 3, del presente decreto;
  2.  I  prodotti  di  cui  al  comma  1  devono  essere  spediti  in
conformita' a quanto stabilito all'art. 5, comma 1.