Art. 8. 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 7, e' consentita la spedizione al di fuori del territorio della provincia di Nuoro di prodotti a base di carne suina a condizione che siano stati prodotti, in uno stabilimento appositamente autorizzato dal Ministero della sanita' tra quelli riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, da carni introdotte nel territorio regionale oppure da carni provenienti dalle provincie di Sassari, Oristano, e Cagliari ottenute in conformita' dell'art. 2, comma 2 e 3, del presente decreto; 2. I prodotti di cui al comma 1 devono essere spediti in conformita' a quanto stabilito all'art. 5, comma 1.