Art. 9. 1. Il Ministero della sanita' trasmette agli altri Stati membri ed alla Commissione europea gli elenchi recanti il nome e l'ubicazione degli stabilimenti autorizzati a norma dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, lettera a), punto 2), e dell'art. 8, comma 1. 2. La regione Sardegna, onde consentire al Ministero della sanita' la trasmissione agli Stati membri ed alla Commissione europea, invia una relazione semestrale contenente informazioni sul numero di suini che sono stati sottoposti alle misure di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), numero 6, nonche' i risultati delle prove sierologiche effettuate.