Art. 9.
  1. Il Ministero della sanita'  trasmette agli altri Stati membri ed
alla Commissione europea  gli elenchi recanti il  nome e l'ubicazione
degli  stabilimenti  autorizzati a  norma  dell'art.  2, comma  2,  e
dell'art. 4, comma 2, lettera a), punto 2), e dell'art. 8, comma 1.
  2. La regione Sardegna, onde  consentire al Ministero della sanita'
la trasmissione agli Stati membri  ed alla Commissione europea, invia
una relazione semestrale contenente  informazioni sul numero di suini
che sono  stati sottoposti alle  misure di  cui all'art. 2,  comma 2,
lettera b),  numero 6, nonche'  i risultati delle  prove sierologiche
effettuate.