Art. 2.
  Il vaccino "Nobilis  IB 4-91" puo' essere  impiegato sul territorio
nazionale  solamente  se   somministrato  in  condizioni  controllate
mediante  diagnosi  effettuata  dal   veterinario  di  allevamento  e
dall'Istituto zooprofilattico sperimentale  competente per territorio
che  costituisce   parte  integrante  del  modulo   di  comunicazione
allegato:
  1) Comunicazione: i responsabili  delle aziende di allevamento sono
tenuti  a   comunicare  l'impiego  del  vaccino   "Nobilis  IB  4-91"
utilizzando il  modulo di  comunicazione allegato, compilato  in ogni
sua parte da inviare alla ditta  Intervet Italia S.r.l., con copia a:
Azienda  sanitaria  locale  competente  e  per  territorio,  Istituto
zooprofilattico sperimentale competente  per territorio e veterinario
responsabile di azienda;
  2) Esecuzione  della vaccinazione:  il veterinario  responsabile di
azienda  stabilisce  lo  schema  vaccinale  ottimale  in  base,  alle
indicazioni riportate sugli stampati  illustrativi ed alla situazione
rilevata in allevamento tenendo a disposizione per informazione degli
Istituti  zooprofilattici  sperimentali   competenti  per  territorio
l'esatta descrizione dello schema vaccinale adottato;
  3)   Isolamento   e   tipizzazione    del   virus:   gli   Istituti
zooprofilattici sperimentali  competenti per territorio  tenuto conto
delle indicazioni  fornite dalla ditta titolare  di A.I.C. effettuano
ulteriori  accertamenti sui  focolai di  malattia piu'  significativi
mediante  l'isolamento  e  la  tipizzazione del  virus  sui  campioni
patologici raccolti;
  4) Relazione finale: l'azienda  titolare di A.I.C. alla conclusione
del dodicesimo mese di  commercializzazione, invia al Ministero della
sanita'  -  Dipartimento  alimenti   nutrizione  e  sanita'  pubblica
veterinaria,  una relazione  che indichi  i  dati di  vendita per  il
periodo e fornisca informazioni in  merito agli allevamenti in cui il
vaccino  e'  stato  utilizzato,  nonche' in  merito  alle  risultanze
relative all'isolamento e tipizzazione del virus di cui sopra;
  5)   Revisione  delle   condizioni:   le   presenti  modalita'   di
farmacovigilanza sono da attuarsi, a completamento di quelle definite
dal decreto legislativo n. 47/1997,  per gli interi primi dodici mesi
di commercializzazione  del vaccino.  Al termine  di tale  periodo il
Ministero della sanita' -  Dipartimento alimenti nutrizione e sanita'
pubblica  veterinaria,  sottopone  alla ulteriore  valutazione  della
commissione consultiva  per l'accertamento dei requisiti  tecnici del
farmaco  veterinario la  relazione finale  e le  informazioni fornite
dalla societa' titolare di A.I.C.
  A seguito di questa ulteriore  valutazione saranno adottati tutti i
necessari provvedimenti  di modifica e/o integrazione  delle suddette
condizioni e ne sara' definita la durata nel tempo.