Art. 3.
  La vendita del medicinale veterinario di cui trattasi potra' essere
effettuata solo dietro presentazione  di ricetta medicoveterinaria in
triplice copia non ripetibile e  di copia del modulo di comunicazione
previsto dal presente decreto.
  Il  vaccino  non  puo'  essere ceduto  senza  la  presentazione  di
entrambi i documenti.