Art. 2.
  I  soggetti  che intendono  porre  in  commercio, a  partire  dalla
vendemmia 1999,  i vini con  la denominazione di  origine controllata
"Elba",  provenienti  da vigneti  non  ancora  iscritti all'albo  dei
vigneti attualmente operante presso la camera di commercio competente
per territorio, sono tenuti ad  effettuare la denuncia dei rispettivi
terreni  vitati, ai  fini dell'iscrizione  dei medesimi  all'apposito
albo  dei  vigneti  "Elba",  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente decreto,  ai  sensi  e per  gli  effetti
dell'art.  15 della  legge 10  febbraio 1992,  n. 164,  recante norme
relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.