Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1999, i vini con la denominazione di origine controllata "Elba", provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti attualmente operante presso la camera di commercio competente per territorio, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Elba", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.