Art. 3.
  I  vigneti denunciati  ai sensi  del  precedente art.  2, solo  per
l'annata  1999,   possono  essere  iscritti  a   titolo  provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se, a giudizio degli organi  tecnici della regione Toscana, risultino
sufficientemente   documentati,   pur   non  essendo   ancora   stati
effettuati, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita'
previsti dalla normativa vigente.
  Gli  organi  della regione  Toscana,  in  sede di  accertamento  di
idoneita'   di   ciascuna    superficie   vitata,   stabiliscono   le
compatibilita'  e   le  opzioni  ammesse  ai   fini  dell'istituzione
dell'albo  dei vigneti  della  denominazione  di origine  controllata
"Toscana" ed il  successivo rilascio delle ricevute  di produzione da
parte della camera di commercio competente per territorio.