Art. 3. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, risultino sufficientemente documentati, pur non essendo ancora stati effettuati, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. Gli organi della regione Toscana, in sede di accertamento di idoneita' di ciascuna superficie vitata, stabiliscono le compatibilita' e le opzioni ammesse ai fini dell'istituzione dell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Toscana" ed il successivo rilascio delle ricevute di produzione da parte della camera di commercio competente per territorio.