Art. 4.
  Possono  essere  iscritti  all'albo  dei vigneti,  per  un  periodo
massimo  di  tre  anni  a  partire dalla  vendemmia  1999,  anche  le
superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di vitigni diverse
da quelle indicate nell'art.  2 dell'unito disciplinare di produzione
purche'  la presenza,  in detti  vigneti, di  viti diverse  da quelle
previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del
totale  della  base  ampelografica  medesima,  in  conformita'  delle
attuali disposizioni delle normative U.E.
  Allo scadere del predetto periodo  transitorio, i vigneti di cui al
comma precedente  saranno cancellati  d'ufficio dal  rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a  detti vigneti,  le  modifiche necessarie  per  uniformare la  loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'annesso   disciplinare   di    produzione,   dandone   immediata
comunicazione  al   competente  ufficio   dell'assessorato  regionale
all'agricoltura,  ai   fini  dell'effettuazione   degli  accertamenti
tecnici di idoneita'.
  I   vigneti   di  cui   al   comma   precedente,  che   a   seguito
dell'effettuazione degli accertamenti tecnici, non risultino conformi
all'unito disciplinare, sono cancellati d'ufficio dal relativo albo.