(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
  DISCIPLINARE   DI  PRODUZIONE   DELLA   DENOMINAZIONE  DI   ORIGINE
CONTROLLATA DEI VINI "ELBA"
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata "Elba" e' riservata ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
   La denominazione di origine controllata "
  Elba" e'  integrata da  una delle specificazioni  seguenti riferite
alla  tipologia del  vino  o  al nome  di  un  vitigno: rosso,  rosso
riserva,  rosato,  bianco,   spumante  Ansonica,  Aleatico,  Ansonica
passito, Moscato, Vin  santo, Vin santo riserva, Vin  santo occhio di
pernice.
                               Art. 2.
   La denominazione di origine controllata "
  Elba"  seguita da  una  delle seguenti  specificazioni: rosso,  vin
santo  occhio  di pernice,  rosato,  bianco,  spumante e  vin  santo,
Ansonica, Aleatico,  Ansonica passito, Moscato, e'  riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito
aziendale nella proporzione appresso indicata:
    Rosso e Vin Santo occhio di pernice:
  Sangiovese   almeno  il   60%;  altri   vitigni  raccomandati   e/o
autorizzati per la provincia di Livorno da soli o congiuntamente fino
ad un massimo del  40%, con un massimo del 10% per  i vitigni a bacca
bianca;
    Rosato:
  Sangiovese   almeno  il   60%;  altri   vitigni  raccomandati   e/o
autorizzati per la provincia di Livorno da soli o congiuntamente fino
a un massimo  del 40%, con un  massimo del 10% per i  vitigni a bacca
bianca;
    Bianco, Spumante e Vin Santo:
  Trebbiano toscano (localmente conosciuto  come Procanico) almeno il
50%,  Ansonica e  Vermentino  da  soli o  congiuntamente  fino ad  un
massimo  del 50%;  possono concorrere  altri vitigni  a bacca  bianca
raccomandati e/o  autorizzati per la  provincia di Livorno da  soli o
congiuntamente fini ad un massimo del 20%;
    Ansonica:
  Ansonica bianca  almeno l'85%; altri vitigni  complementari a bacca
bianca raccomandati  e/o autorizzati per  la provincia di  Livorno da
soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%;
    Aleatico:
     Aleatico 100%;
    Ansonica Passito:
  Ansonica  bianca  almeno  l'85%;   altri  vitigni  a  bacca  bianca
raccomandati e/o  autorizzati per la  provincia di Livorno da  soli o
congiuntamente fino ad un massimo del 15%;
    Moscato bianco:
     Moscato 100%.
                               Art. 3.
  Le  uve  destinate alla  produzione  dei  vini a  denominazione  di
origine controllata
  "Elba"  di  cui  al  precedente  art.  2,  devono  essere  prodotte
esclusivamente nel territorio dell'isola d'Elba.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione  dei  vini   di  cui  all'art.  1   devono  essere  quelle
tradizionali della zona  e comunque, atte a conferire alle  uve ed al
vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono,  pertanto, da  considerarsi  idonei  ai fini  dell'iscrizione
all'albo di cui  all'art. 15 della legge 10 febbraio  1992, n. 164, i
vigneti di buona esposizione.
  I  nuovi  vigneti in  coltura  specializzata,  per essere  iscritti
all'albo di  cui sopra, dovranno  avere una densita' di  almeno 3.300
ceppi per ettaro.
  Le   uve   provenienti   dai  vigneti   iscritti   all'albo   della
denominazione di origine controllata
  "Elba"  bianco e  rosso  possono essere  destinati alla  produzione
delle tipologie
"Vin santo" e
  "Vin  santo occhio  di  pernice" qualora  i conduttori  interessati
optino per tale rivendicazione in  sede di denuncia annuale delle uve
fatta alla competente camera  di commercio. Tale possibilita' esclude
tassativamente l'utilizzo delle medesime  uve per la produzione delle
altre tipologie della D.O. "Elba" .
  E'  vietata   ogni  pratica   di  forzatura   consentendo  tuttavia
l'irrigazione come pratica di soccorso.
  La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini
  "Elba" non deve essere superiore in coltura specializzata a:
  tonn.  8 per  ettaro per  il bianco,  lo spumante,  il vin  santo e
l'Ansonica;
  tonn. 7 per  ettaro per il rosso, il rosato,  l'Ansonica passito ed
il Vin santo occhio di pernice;
    tonn. 6 per ettaro per l'Aleatico ed il Moscato.
  A tali limiti, anche in  annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
  Le uve  destinate alla vinificazione  devono assicurare ai  fini di
cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    10,5 % per i vini Elba bianco, Vin Santo e Rosato;
    11% per l'Elba Ansonica;
    11% per l'Elba Rosso e Vin santo occhio di pernice;
    12% per l'Elba Rosso riserva.
                               Art. 5.
  Le  operazioni di  vinificazione,  conservazione ed  invecchiamento
obbligatorio  dei vini  di cui  all'art. 2  devono essere  effettuate
nell'ambito della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
  La resa massima dell'uva in vino finito non deve superare:
    il 70% per i vini Bianco, Ansonica, Rosso e Rosato;
  il 40% (riferito all'uva fresca) per il vino Moscato bianco;
  il  35% (riferito  all'uva  fresca) per  i  vini Ansonica  passito,
Aleatico, Vin santo, Vin santo occhio di pernice.
  L'eventuale eccedenza, per "Elba"  Bianco, Ansonica, Rosso e Rosato
fino  ad  un  massimo  del  5%  rispetto  alla  resa  in  vino  sopra
specificata,  puo' essere  commercializzata  come vino  da tavola  ad
indicazione  geografica tipica  o  come vino  da  tavola. Oltre  tale
eccedenza tutto il vino perde il diritto alla D.O.C.
  Nelle annate in  cui sara' necessario e'  consentito, ad esclusione
delle tipologie Aleatico, Moscato, Ansonica  Passito, Vin santo e Vin
santo  occhio  di  pernice,  l'arricchimento  con  mosti  concentrati
rettificati e comunque secondo le norme UE vigenti.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a  conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
  Le uve di Ansonica destinate alla produzione di Ansonica passito, e
le uve di  Aleatico e Moscato, dopo aver  subito un'accurata cernita,
devono  essere  sottoposte  per  un  periodo  minimo  di  almeno  una
settimana  ad  un  appassimento  all'aria o  in  locali  idonei,  con
possibilita' di una parziale  disidratazione con aria ventilata, fino
a raggiungere un  contenuto zuccherino minimo del  28% per l'Aleatico
ed il Moscato, e del 25% per l'Ansonica.
  Nella vinificazione  del vino D.O.C.  "Elba" Vin santo e  Vin santo
occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a
conferire al vino la sua  peculiare caratteristica: in particolare il
tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
  l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta
ad  un  appassimento  naturale  e   puo'  essere  ammostata,  per  le
particolari condizioni climatiche dell'isola  d'Elba, non prima del 1
novembre  dell'anno di  raccolta e  non oltre  il 31  marzo dell'anno
successivo;
  l'appassimento  delle uve  deve  avvenire in  locali  idonei ed  e'
ammessa  una  parziale  disidratazione  con  aria  ventilata  e  deve
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,5%;
  la conservazione  e l'invecchiamento devono avvenire  in recipienti
di legno di capacita' non superiore ai 5 ettolitri;
  l'immissione al consumo non puo'  avvenire prima del 1 novembre del
terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
    l'immissione al consumo delle tipologia "
  Elba" vin santo riserva non puo'  avvenire prima del 1 novembre del
quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;
  al termine del periodo di  invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%.
   La denominazione di origine controllata
  "Elba"  bianco  spumante  puo'  essere impiegata  per  designare  i
relativi  vini  spumanti  naturali   ottenuti  con  fermentazione  in
bottiglia  da parte  dei mosti  o  vini bianchi  che rispondano  alle
condizioni  ed ai  requisiti nel  presente disciplinare  con la  sola
deroga  del titolo  alcolometrico  volumico minimo  naturale che  per
l'Elba bianco base spumante potra' essere del 10%.
  Le uve destinate alla produzione  di spumante devono essere oggetto
di   specifica   denuncia    annuale.   Tale   possibilita'   esclude
tassativamente  l'utilizzo di  tali uve  per la  produzione di  altre
tipologie della D.O.C. "
Elba" .
  La   spumantizzazione  potra'   essere   effettuata  soltanto   nel
territorio dell'isola d'Elba.
   Il vino
  Elba rosso sottoposto ad  un periodo di invecchiamento obbligatorio
non inferiore a  ventiquattro mesi, di cui almeno dodici  in legno ed
almeno   sei  in   bottiglia,   puo'  portare   in  designazione   la
specificazione aggiuntiva
  "riserva" .  Il periodo  di invecchiamento  decorre dal  1 novembre
dell'anno di produzione delle uve.
                               Art. 6.
  I vini "Elba" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
 "Elba" bianco:
   colore: da giallo paglierino a paglierino scarico;
   odore: vinoso con profumo delicato;
   sapore: secco ed armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
   acidita' totale minima: 5 gr/l;
   estratto secco netto minimo: 15 gr/l.
 "Elba" rosso:
   colore: rosso rubino;
   odore: vinoso;
   sapore: asciutto, di corpo;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
   acidita' totale minima: 5 gr/l;
   estratto secco netto minimo: 21 gr/l.
 "Elba" rosso riserva:
   colore: da rubino di buona intensita' a granato;
   odore: intensamente vinoso;
   sapore: secco, pieno, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
   acidita' totale minima: 4,5 gr/l;
   estratto secco netto minimo: 22 gr/l.
 "Elba" rosato:
   colore: rosato piu' o meno intenso;
   odore: vinoso, fresco;
   sapore: asciutto ed armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
   acidita' totale minima: 5 gr/l;
   estratto secco netto minimo: 16 gr/l.
 "Elba Ansonica":
   colore: dal paglierino all'ambrato;
   odore: intenso e caratteristico;
   sapore: dal secco all'amabile, armonico;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
   acidita' totale minima: 5 gr/l;
   estratto secco netto minimo: 15 gr/l.
 "Elba Aleatico":
   colore: dal rosso rubino intenso al rosso cupo;
   odore: spiccato e caratteristico;
   sapore: dall'amabile al dolce, ricco di corpo, armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo:  16% di cui almeno 13%
svolto;
   acidita' totale minima: 5 gr/l;
   estratto secco netto minimo: 25 gr/l.
 "Elba Ansonica passito":
   colore: dal paglierino intenso all'ambrato;
   odore: etereo, intenso;
   sapore: armonico, dall'amabile al dolce;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo:  15% di cui almeno 13%
svolto;
   acidita' totale minima: 5 gr/l;
   estratto secco netto minimo: 22 gr/l.
 "Elba Moscato" bianco:
   colore: dal paglierino intenso all'ambrato;
   odore: intenso, caratteristico;
   sapore: dall'amabile al dolce, armonico e vellutato;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo:  16% di cui almeno 13%
svolto;
   acidita' totale minima: 5 gr/l;
   estratto secco netto minimo: 22 gr/l.
 "Elba" Vin santo:
  colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;
   odore: etereo, intenso, caratteristico;
  sapore: armonico, vellutato, con piu' pronunciata rotondita' per il
tipo amabile;
  titolo alcolometrico  volumico totale  minimo: 16%  di cui:  per il
tipo secco almeno 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere; per il
tipo amabile almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;
  acidita' totale minima:  4,5 gr/l nel tipo secco e  5 gr/l nel tipo
amabile;
   estratto secco netto minimo: 22 gr/l.
 "Elba" Vin santo occhio di pernice:
   colore: da rosa intenso a rosa pallido;
   odore: caldo, intenso;
   sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo:  16% di cui almeno 14%
svolto;
   acidita' totale minima: 4 gr/l;
   estratto secco netto minimo: 26 gr/l.
 "Elba" bianco spumante:
   colore: paglierino chiaro;
   perlage: fine e persistente;
   aroma: delicato, tenue;
   titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
   acidita' totale minima: 5,5 gr/l;
   estratto secco netto minimo: 14 gr/l.
                               Art. 7.
  In sede di designazione e presentazione dei vini a denominazione di
origine controllata "
  Elba" Vin  santo, Vin santo  occhio di pernice,  Aleatico, Moscato,
Ansonica  e Ansonica  passito,  tali indicazioni  di  tipologia o  di
vitigno  possono  precedere  la  denominazione Elba , ovvero figurare
seguite dalla specificazione "dell'Elba" .
  Nella  designazione e  presentazione  dei vini  a denominazione  di
origine controllata "
  Elba" e' vietata l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa da
quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi
gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento  a nomi,  ragioni  sociali e  marchi  privati non  aventi
significato  laudativo   e  non  idonei   a  trarre  in   inganno  il
consumatore.
  Le   indicazioni  tendenti   a  specificare   l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  viticoltore,  fattoria,  tenuta,  podere
cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle
disposizioni UE e nazionali in materia.
  E'   consentito  altresi'   l'uso  di   indicazioni  toponomastiche
aggiuntive che facciano riferimento a  comuni, frazioni, aree, zone e
localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
cosi' qualificato  e' stato  ottenuto, alle condizioni  stabilite dal
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
  Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata
  "Elba" e' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle  uve,  ad  eccezione  della   tipologia  spumante  per  cui  e'
obbligatorio indicare l'annata dello
sboccamento in etichetta.
                               Art. 8.
  Il confezionamento e la commercializzazione devono avvenire solo in
recipienti  di vetro  la cui  capacita' non  deve essere  superiore a
litri 1,5; e' vietata la chiusura  dei recipienti con tappo a corona,
capsule a vite ed a strappo o altre chiusure analoghe.