Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "ELBA" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Elba" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata " Elba" e' integrata da una delle specificazioni seguenti riferite alla tipologia del vino o al nome di un vitigno: rosso, rosso riserva, rosato, bianco, spumante Ansonica, Aleatico, Ansonica passito, Moscato, Vin santo, Vin santo riserva, Vin santo occhio di pernice. Art. 2. La denominazione di origine controllata " Elba" seguita da una delle seguenti specificazioni: rosso, vin santo occhio di pernice, rosato, bianco, spumante e vin santo, Ansonica, Aleatico, Ansonica passito, Moscato, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nell'ambito aziendale nella proporzione appresso indicata: Rosso e Vin Santo occhio di pernice: Sangiovese almeno il 60%; altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%, con un massimo del 10% per i vitigni a bacca bianca; Rosato: Sangiovese almeno il 60%; altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno da soli o congiuntamente fino a un massimo del 40%, con un massimo del 10% per i vitigni a bacca bianca; Bianco, Spumante e Vin Santo: Trebbiano toscano (localmente conosciuto come Procanico) almeno il 50%, Ansonica e Vermentino da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%; possono concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno da soli o congiuntamente fini ad un massimo del 20%; Ansonica: Ansonica bianca almeno l'85%; altri vitigni complementari a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%; Aleatico: Aleatico 100%; Ansonica Passito: Ansonica bianca almeno l'85%; altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Livorno da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%; Moscato bianco: Moscato 100%. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Elba" di cui al precedente art. 2, devono essere prodotte esclusivamente nel territorio dell'isola d'Elba. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono, pertanto, da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti di buona esposizione. I nuovi vigneti in coltura specializzata, per essere iscritti all'albo di cui sopra, dovranno avere una densita' di almeno 3.300 ceppi per ettaro. Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Elba" bianco e rosso possono essere destinati alla produzione delle tipologie "Vin santo" e "Vin santo occhio di pernice" qualora i conduttori interessati optino per tale rivendicazione in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio. Tale possibilita' esclude tassativamente l'utilizzo delle medesime uve per la produzione delle altre tipologie della D.O. "Elba" . E' vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Elba" non deve essere superiore in coltura specializzata a: tonn. 8 per ettaro per il bianco, lo spumante, il vin santo e l'Ansonica; tonn. 7 per ettaro per il rosso, il rosato, l'Ansonica passito ed il Vin santo occhio di pernice; tonn. 6 per ettaro per l'Aleatico ed il Moscato. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai fini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,5 % per i vini Elba bianco, Vin Santo e Rosato; 11% per l'Elba Ansonica; 11% per l'Elba Rosso e Vin santo occhio di pernice; 12% per l'Elba Rosso riserva. Art. 5. Le operazioni di vinificazione, conservazione ed invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nell'art. 3. La resa massima dell'uva in vino finito non deve superare: il 70% per i vini Bianco, Ansonica, Rosso e Rosato; il 40% (riferito all'uva fresca) per il vino Moscato bianco; il 35% (riferito all'uva fresca) per i vini Ansonica passito, Aleatico, Vin santo, Vin santo occhio di pernice. L'eventuale eccedenza, per "Elba" Bianco, Ansonica, Rosso e Rosato fino ad un massimo del 5% rispetto alla resa in vino sopra specificata, puo' essere commercializzata come vino da tavola ad indicazione geografica tipica o come vino da tavola. Oltre tale eccedenza tutto il vino perde il diritto alla D.O.C. Nelle annate in cui sara' necessario e' consentito, ad esclusione delle tipologie Aleatico, Moscato, Ansonica Passito, Vin santo e Vin santo occhio di pernice, l'arricchimento con mosti concentrati rettificati e comunque secondo le norme UE vigenti. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Le uve di Ansonica destinate alla produzione di Ansonica passito, e le uve di Aleatico e Moscato, dopo aver subito un'accurata cernita, devono essere sottoposte per un periodo minimo di almeno una settimana ad un appassimento all'aria o in locali idonei, con possibilita' di una parziale disidratazione con aria ventilata, fino a raggiungere un contenuto zuccherino minimo del 28% per l'Aleatico ed il Moscato, e del 25% per l'Ansonica. Nella vinificazione del vino D.O.C. "Elba" Vin santo e Vin santo occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica: in particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e puo' essere ammostata, per le particolari condizioni climatiche dell'isola d'Elba, non prima del 1 novembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,5%; la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno di capacita' non superiore ai 5 ettolitri; l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve; l'immissione al consumo delle tipologia " Elba" vin santo riserva non puo' avvenire prima del 1 novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve; al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%. La denominazione di origine controllata "Elba" bianco spumante puo' essere impiegata per designare i relativi vini spumanti naturali ottenuti con fermentazione in bottiglia da parte dei mosti o vini bianchi che rispondano alle condizioni ed ai requisiti nel presente disciplinare con la sola deroga del titolo alcolometrico volumico minimo naturale che per l'Elba bianco base spumante potra' essere del 10%. Le uve destinate alla produzione di spumante devono essere oggetto di specifica denuncia annuale. Tale possibilita' esclude tassativamente l'utilizzo di tali uve per la produzione di altre tipologie della D.O.C. " Elba" . La spumantizzazione potra' essere effettuata soltanto nel territorio dell'isola d'Elba. Il vino Elba rosso sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a ventiquattro mesi, di cui almeno dodici in legno ed almeno sei in bottiglia, puo' portare in designazione la specificazione aggiuntiva "riserva" . Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve. Art. 6. I vini "Elba" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Elba" bianco: colore: da giallo paglierino a paglierino scarico; odore: vinoso con profumo delicato; sapore: secco ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 gr/l; estratto secco netto minimo: 15 gr/l. "Elba" rosso: colore: rosso rubino; odore: vinoso; sapore: asciutto, di corpo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5 gr/l; estratto secco netto minimo: 21 gr/l. "Elba" rosso riserva: colore: da rubino di buona intensita' a granato; odore: intensamente vinoso; sapore: secco, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%; acidita' totale minima: 4,5 gr/l; estratto secco netto minimo: 22 gr/l. "Elba" rosato: colore: rosato piu' o meno intenso; odore: vinoso, fresco; sapore: asciutto ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 gr/l; estratto secco netto minimo: 16 gr/l. "Elba Ansonica": colore: dal paglierino all'ambrato; odore: intenso e caratteristico; sapore: dal secco all'amabile, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5 gr/l; estratto secco netto minimo: 15 gr/l. "Elba Aleatico": colore: dal rosso rubino intenso al rosso cupo; odore: spiccato e caratteristico; sapore: dall'amabile al dolce, ricco di corpo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 13% svolto; acidita' totale minima: 5 gr/l; estratto secco netto minimo: 25 gr/l. "Elba Ansonica passito": colore: dal paglierino intenso all'ambrato; odore: etereo, intenso; sapore: armonico, dall'amabile al dolce; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% di cui almeno 13% svolto; acidita' totale minima: 5 gr/l; estratto secco netto minimo: 22 gr/l. "Elba Moscato" bianco: colore: dal paglierino intenso all'ambrato; odore: intenso, caratteristico; sapore: dall'amabile al dolce, armonico e vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 13% svolto; acidita' totale minima: 5 gr/l; estratto secco netto minimo: 22 gr/l. "Elba" Vin santo: colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso; odore: etereo, intenso, caratteristico; sapore: armonico, vellutato, con piu' pronunciata rotondita' per il tipo amabile; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui: per il tipo secco almeno 14% svolto ed un massimo del 2% da svolgere; per il tipo amabile almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere; acidita' totale minima: 4,5 gr/l nel tipo secco e 5 gr/l nel tipo amabile; estratto secco netto minimo: 22 gr/l. "Elba" Vin santo occhio di pernice: colore: da rosa intenso a rosa pallido; odore: caldo, intenso; sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui almeno 14% svolto; acidita' totale minima: 4 gr/l; estratto secco netto minimo: 26 gr/l. "Elba" bianco spumante: colore: paglierino chiaro; perlage: fine e persistente; aroma: delicato, tenue; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5,5 gr/l; estratto secco netto minimo: 14 gr/l. Art. 7. In sede di designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata " Elba" Vin santo, Vin santo occhio di pernice, Aleatico, Moscato, Ansonica e Ansonica passito, tali indicazioni di tipologia o di vitigno possono precedere la denominazione Elba , ovvero figurare seguite dalla specificazione "dell'Elba" . Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata " Elba" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "Elba" e' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve, ad eccezione della tipologia spumante per cui e' obbligatorio indicare l'annata dello sboccamento in etichetta. Art. 8. Il confezionamento e la commercializzazione devono avvenire solo in recipienti di vetro la cui capacita' non deve essere superiore a litri 1,5; e' vietata la chiusura dei recipienti con tappo a corona, capsule a vite ed a strappo o altre chiusure analoghe.