Art. 4.
  Chiunque produce,  vende, pone  in vendita o  comunque distribuisce
per  il consumo  vini  con la  denominazione  di origine  controllata
"Lambrusco  Mantovano" e'  tenuto, a  norma di  legge, all'osservanza
delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 settembre 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo