Art. 2.
  1. La  Banca d'Italia e  l'Ufficio italiano dei  cambi, nell'ambito
delle  rispettive competenze,  procedono  alla  rilevazione dei  dati
avendo riguardo, ove necessario, per  le categorie di cui all'art. 1,
anche  all'importo  e alla  durata  del  finanziamento, nonche'  alle
garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 settembre 1999
                                        Il dirigente generale: Lauria