Art. 2.
  Le offerte degli operatori relative alla  tranche di cui al comma 1
del  precedente art.  1, dovranno  pervenire, con  l'osservanza delle
modalita'  indicate  negli   articoli  6  e  7   del  citato  decreto
ministeriale  del 14  luglio  1999, entro  le ore  13  del giorno  15
settembre 1999.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni  d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 14 luglio 1999.