Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni di  assegnazione  di  cui  al
precedente articolo avra' inizio il collocamento della decima tranche
dei titoli  per un  importo massimo del  10 per  cento dell'ammontare
nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sara'
riservata   agli  operatori   "specialisti  in   titoli  di   Stato",
individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto
ministeriale  15  ottobre  1997,  n.  428,  che  abbiano  partecipato
all'asta  della nona  tranche  e verra'  assegnata  con le  modalita'
indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto 14 luglio 1999, in
quanto applicabili.
  Gli    "specialisti"   potranno    partecipare   al    collocamento
supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore
17 del giorno 15 settembre 1999.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste del B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art.
1 del presente decreto, ed  il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli  stessi   operatori  ammessi   a  partecipare   al  collocamento
supplementare.