Art. 2.
  Le  offerte degli  operatori, fino  ad  un massimo  di tre,  devono
contenere  l'indicazione dell'importo  dei buoni  che essi  intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
  I  prezzi indicati  dagli operatori  devono variare  di un  importo
minimo di cinque  centesimi di euro; eventuali  variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
  Ciascuna  offerta  non deve  essere  inferiore  a 500.000  euro  di
capitale  nominale;  eventuali  offerte   di  importo  inferiore  non
verranno prese in considerazione.
  Ciascuna  offerta non  deve essere  superiore all'importo  indicato
nell'art.  1;  eventuali  offerte  di  ammontare  superiore  verranno
accettate limitatamente all'importo medesimo.
  Eventuali  offerte di  ammontare non  multiplo dell'importo  minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
  Le offerte degli operatori relative alla  tranche di cui al comma 1
del  precedente art.  1, dovranno  pervenire, con  l'osservanza delle
modalita'  indicate  nell'art.  7  del  citato  decreto  ministeriale
dell'11 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 15 settembre 1999.
  Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni  d'asta, con le modalita' di
cui agli  articoli 8,  9 e  10 del  medesimo decreto  dell'11 gennaio
1999.